L'espromissione ricorre allorquando un soggetto espromittente assume un debito di un altro soggetto, il debitore espromesso, verso un creditore espromissario. Si tratta di un negozio giuridico disciplinato dall'art. 1272 e ss. c.c., che si contraddistingue dal carattere della spontaneitĂ  dell'assunzione del vincolo. Infatti nell'espromissione, l'espromittente procede all'adempimento del debito senza riceve alcun incarico dal debitore. Questo aspetto permette di distinguere tale istituto con quello della delegazione.

Inoltre, l'espromissione può essere:

- cumulativa, quando l'espromesso rimane obbligato in solido con l'espromittente;

- liberatoria, quando ricorre una dichiarazione del creditore volta alla liberazione del debitore espromesso;

- novativa, quando le parti danno estinzione al rapporto obbligatorio che viene sostituito dal un altro.