Il termine concordato indica un istituto previsto dalla Legge Fallimentare con il quale un soggetto debitore (imprenditore, società, ente), che versa in stato di insolvenza, può evitare il fallimento attraverso un accordo con i creditori avente ad oggetto la messa a disposizione del patrimonio dell'azienda o dei frutti dell'attività per risanare le proprie lacune economiche; ciò anche con la continuazione dell'attività stessa.

Possono accedere alla procedura gli imprenditori che svolgono attività commerciale, che si trovano in stato di crisi e che abbiano superato almeno uno dei limiti di fallibilità indicati nell'art. 1 della legge fallimentare. Inoltre, durante l'operatività del concordato, è previsto l'intervento del commissario giudiziale che, sebbene abbia poteri limitati dal fatto che il debitore conserva la disponibilità dei propri beni, svolge comunque attività di controllo e coordinamento.

Tuttavia, si parla di concordato anche in relazione ai trattati bilaterali stipulati dalla Santa Sede con gli altri Stati; si tratta di accordi che hanno ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci e della concessione di privilegi.