La comunione nel linguaggio giuridico fa riferimento alla contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sullo stesso bene o insieme di beni da parte di più soggetti e trova le sue origini già nell'antico diritto romano.

l'ordinamento prevede tre tipologie di comunione:

- la comunione volontaria, che ricorre quando sono le parti stesse ad accordarsi;

- la comunione forzosa, prevista dalla legge e alla quale non è possibile sottrarsi;

- la comunione incidentale, che si ha indipendentemente dalla volontà delle parti e ricorre in seguito al verificarsi di talune circostanze.

Un'altra differenza ricorre tra la forma della comunione pro diviso e quella della comunione pro indiviso: nel primo caso ogni comunista è titolare di diritti e doveri relativamente alla propria porzione di bene, nel secondo caso a ogni titolare spetta una quota ideale in relazione al bene complessivo.

La disciplina della comunione è piuttosto complessa, dato che è prevista in via principale dagli artt. 1100-1116 c.c., è regolata dagli artt. 713-768 c.c per quanto attiene la divisione dei beni e dagli artt. 784-791 c.p.c. in merito al suo scioglimento.