L'acquisto di quote sociali del coniuge ricade in comunione attuale o residuale?

Comunione attuale e comunione de residuo

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La c.d. comunione de residuo (o residuale) è una situazione di contitolarità dei beni "sospesa", che viene in rilievo solo con lo scioglimento della comunione, facendo nascere in favore del coniuge un diritto di credito, per un valore pari alla metà dei beni stessi.

In altri termini, i beni oggetto di comunione de residuo sono di natura beni personali dei coniugi fino al momento dello scioglimento della comunione legale, a partire dal quale, se ancora sussistenti, cadono in comunione legale.

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Le quote di partecipazione in società acquistate da un coniuge in costanza di matrimonio, qualora non ricadenti nei casi di esclusione ex art. 179 cod. civ., ricadono ovviamente anch'esse nella comunione legale dei beni. Conseguentemente, è nato ampio dibattito nella loro collocazione tra la comunione dei beni attuale oppure quella residuale.

Quote sociali in società di capitali

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Il giudizio è unanime per quanto riguarda le quote di partecipazione in società di capitali, che ricadono nella comunione immediata dei beni (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437), così come le azioni sottoscritte in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione (Cass. 23 settembre 1997, n. 9355) ed il socio accomandante in una società di persone in accomandita.

Quote sociali in società di persone

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Più complicata è tuttora la valutazione riguardo le quote di partecipazione in società di persone.

Dottrina e giurisprudenza risalente ritenevano che l'acquisto ricadesse nella comunione differita dei beni (ex pl., Cass. 1° febbraio 1996, n. 875), per due motivi: 1) la quota di partecipazione ad una società di persone è connotata dall'intuitus personae e non è pensabile di imporre la partecipazione di un estraneo in una società così caratterizzata dall'importanza data alla persona del socio; 2) si addosserebbe al coniuge non acquirente la responsabilità illimitata per obbligazioni sociali contratte da una società di cui è, di fatto, estraneo.

Cionondimeno, l'innovativa pronuncia Cass. 2 febbraio 2009, n. 2569 ha ribaltato questa visione, stabilendo che anche gli acquisti di quote di società di persone ricadono anch'esse nella comunione immediata.

La dottrina è però rimasta ferma sulle proprie convincenti posizioni.

Invero, vi è stata per un periodo anche la tesi secondo la quale non ci si doveva più basare sull'aspetto dalla responsabilità, limitata o illimitata, della quota sociale acquistata, quanto invece sulla destinazione: se l'acquisto è avvenuto a titolo di investimento, allora la quota cadeva in comunione immediata; se lo scopo era di utilizzare la quota come strumento per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale del singolo coniuge, allora ricadeva in comunione residuale. Questo criterio, però, non è riconoscibile a terzi (i quali avrebbero difficoltà ad individuare il reale titolare della partecipazione societaria) e pertanto è insoddisfacente.

Comunione legale sulla quota nei confronti della società

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La contitolarità delle partecipazioni sociali ha, in ogni caso, valenza esclusivamente interna: se il coniuge non socio intende partecipare alla vita sociale, dovrà prima legittimarsi innanzi alla società nel rispetto delle norme statutarie previste per gli acquisti delle quote societarie o delle azioni e solo dopo aver espletato questo passaggio indispensabile si potrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

Al momento dell'eventuale scioglimento della comunione, in ogni caso il coniuge non acquirente avrà un diritto di credito pari alla metà del valore delle partecipazioni sociali.

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Foto: 123rf.com
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