Si definisce compravendita quel contratto con il quale un soggetto alienante trasferisce a un altro acquirente il diritto di proprietà su una cosa determinata, dietro pagamento di un corrispettivo; le norme che la disciplinano sono gli artt. 1470-1509 c.c. e si tratta di un contratto consensuale ad effetti traslativi, che vede cioè il trasferimento del diritto nel momento stesso della prestazione del consenso di entrambe le parti e si perfeziona con la consegna materiale del bene.

Essendo la forma contrattuale più frequente, si distinguono altresì diverse connotazioni della stessa; si parla infatti di vendita di cosa futura, di vendita di cosa altrui, di vendita alternativa, di vendita di cosa generica e di vendita di cosa parzialmente altrui.

La compravendita prevede la forma libera del contratto, ma in alcuni casi, come la vendita di beni immobili, è disposto l'obbligo della forma scritta.