La nozione di azienda è contenuta nell'art. 2555 c.c., che la definisce come il complesso dei beni organizzati riconducibili all'imprenditore e funzionali all'esercizio dell'attività di impresa. I beni che compongono l'azienda non devono essere necessariamente di proprietà dell'imprenditore, ma ne consegue che il titolo di questo sia giustificato da un diritto personale o un diritto reale sulle cose.

L'azienda si contraddistingue da alcuni segni distintivi che sono la ditta (nome commerciale dell'impresa), l'insegna (segno distintivo dei locali in cui avviene l'impresa) e il marchio (segno grafico che individua e distingue i prodotti e/o i servizi relativi all'impresa); si tratta di segni distintivi propri, a cui recentemente si affiancano dei segni distintivi impropri, come il nome a dominio (il sito internet dell'impresa).

A partire dal concetto di azienda deriva poi tutta la disciplina del codice relativa all'avviamento, al trasferimento, al divieto di concorrenza, alla successione di crediti e debiti, all'usufrutto e all'affitto di azienda.