L'atto giuridico è qualsiasi comportamento umano in grado di produrre effetti giuridici e quindi che assume rilevanza dinnanzi all'ordinamento. Si differenzia dal fatto giuridico in quanto l'atto è imputabile a un soggetto di diritto, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, e si contraddistingue dai caratteri della volontarietà e della consapevolezza da parte di chi lo pone in essere.

Sulla base degli effetti prodotti, gli atti si distinguono in negozi giuridici e meri atti; i negozi, o atti negoziali, sono tipici comportamenti che presuppongono l'intenzionalità del comportamento e delle conseguenze a esso ricollegate; con i meri atti, o atti giuridici in senso stretto, la volontarietà dell'autore incide solo sul comportamento stesso, ma non sui suoi effetti che sono invece predeterminati dalla legge.

Gli atti giuridici si sottopongono inoltre a tante altre distinzioni, quali:

- atti come dichiarazioni e operazioni

- atti leciti e illeciti, in base alla conformità di fronte alla legge

- atti recettizi e non recettizi, in base al momento della produzione degli effetti

- atti unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, in base al numero degli autori a cui sono imputati

- atti pubblici e privati, in base alla natura del soggetto autore.