Per atti osceni in luogo pubblico si intende la fattispecie depenalizzata del reato oggetto dell'art. 527 c.p.; il fatto consiste nel compimento di atti che offendono il comune senso del pudore in luoghi aperti al pubblico e comporta una sanzione pecuniaria dall'ammontare minimo di 5.000 euro e massimo di 30.000 euro.

La depenalizzazione degli atti osceni in luogo pubblico non è applicata al secondo comma dell'articolo in questione, il quale dispone la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi nel caso in cui gli atti osceni vengano compiuti all'interno o nei pressi di luoghi abitualmente frequentati da minori e per i quali quindi vi sarebbe un pericolo concreto che questi vi assistano.

È prevista anche una connotazione colposa del reato, che comporta la sanzione amministrativa minima di 51 euro e massima di 309 euro.