L'anatocismo è un'espressione che assume rilievo nell'ambito giuridico-bancario. Infatti, con essa si intende la produzione di ulteriori interessi provenienti da capitali con interessi non pagati o addirittura scaduti; è un modo per ottenere un guadagno fuori mercato.

L'ordinamento regola questa ipotesi con l'art. 1283 c.c., secondo il quale gli interessi scaduti possono continuare a produrre interessi solo in casi specifici, cioè qualora siano dovuti per almeno sei mesi, dopo la presentazione di una domanda giudiziale e nel caso ci sia una convenzione stipulata prima della scadenza degli stessi.

Talvolta l'anatocismo viene affiancato all'usura, ma si tratta di due fattispecie sostanzialmente differenti; il primo, se posto in essere in violazione della norma di riferimento, si traduce in un illecito civile, il secondo è un vero e proprio reato previsto e sanzionato dal codice penale.