Secondo le disposizioni di diritto civile, il nome si compone dal prenome e dal cognome: il primo rappresenta un appellativo di qualificazione individuale, il secondo rappresenta invece l'appartenenza a un certo ceppo familiare. Quando si parla del nome si fa riferimento a uno strumento funzionale alla identificazione delle persone e che riveste il ruolo quindi di un certo interesse generale, poiché rappresenta il fondamento dell'identità personale. La sua tutela infatti prevede la possibilità di esercitare due azioni inibitorie che sono l'azione di reclamo, volta a riconoscere il diritto a utilizzare il nome per la persona a cui questo si riferisce contro chi invece lo contrasta, e l'azione contro l'usurpazione, volta a impedire un uso illegittimo del nome da parte di chi non è titolare; in quest'ultimo caso, possono derivare pregiudizi di natura sia morale che economica.

Rientra inoltre nella medesima tutela del nome anche lo pseudonimo e il nome d'arte, laddove sia con questi che il soggetto è conosciuto alla collettività.