Il Tar Campania dice sì all'accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare, ma con l'oscuramento dei nomi dei segnalanti e del contenuto delle segnalazioni

di Annamaria Villafrate - Il Tar Campania con la sentenza n. 1553/2019 (sotto allegata) accoglie solo in parte il ricorso di una dirigente scolastica, alla quale riconosce il diritto di accesso agli atti istruttori relativi al procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti, purché, come prevede la legge sul whistleblowing, vengano oscurati i nomi dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare infatti non si può negare il diritto di ottenere la relazione degli ispettori, anche se con i nomi dei segnalanti oscurati, così come le circostanze, perché occorre garantire la tutela del diritto di difesa del lavoratore in sede disciplinare e il diritto di tutela anche in altre sedi.

Negato l'accesso agli atti a una preside sottoposta a procedimento disciplinare

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Una preside ricorre al Tar per chiedere l'annullamento del rigetto per silenzio all'accesso avanzato nei confronti della U.S.R Campania, formatosi per decorso del termine.

L'accesso è richiesto per verificare se il provvedimento di differimento dell'audizione, successivo alla contestazione di addebiti imputati alla ricorrente, è legittimo e se la stessa ha interesse a prendere visione de detta documentazione. Alla richiesta la U.S.R si limita a fornire stralci della relazione ispettiva, invita la parte comunque ad accedere agli atti istruttori relativi alla procedura a suo carico, ma resta silente sulla domanda di accesso agli atti finalizzata a conoscere le ragioni del procedimento disciplinare intrapreso a suo carico, differendo ad altra data la sua audizione. Nel frattempo la U.S.R irroga la sanzione disciplinare di 350 euro.

Da qui il ricorso al Tar, per chiedere l'annullamento del diniego maturato per silenzio e per accertare il suo diritto di accesso agli atti, con conseguente condanna della PA ad adempire agli obblighi conseguenti.

Per il Tar la dirigente scolastica ha interesse all'accesso

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Il Tar Campania, con sentenza n. 1553/2019 accoglie il ricorso solo in parte, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Prima di tutto il Tar precisa che i fatti contestati si riferiscono a comportamenti eterodossi che la dirigente scolastica avrebbe tenuto e che sono desumibili dalla relazione ispettiva dei dirigenti incaricati dell'indagine ispettiva

Per difendersi la dirigente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento disciplinare, tra cui la relazione dei dirigenti tecnici incaricati dell'indagine ispettive, le reiterate segnalazioni sulle condotte eterodosse addebitate e sull'utilizzo di espressioni non conformi a un comportamento esemplare e imparziale nei confronti dei colleghi e dei collaboratori, utilizzati nel procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare il Tar riconosce alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, perché finalizzato a difendersi nell'ambito dello stesso.

Si all'accesso agli atti istruttori ma i nomi dei segnalanti vanno oscurati

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L'amministrazione tuttavia, nel concedere l'accesso, è tenuta a oscurare i dati dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni.

In questo senso l'accesso deve essere respinto se diretto a conoscere le segnalazioni riferite nel dettaglio al suo comportamento e alle espressioni non conformi utilizzate con colleghi e collaboratori. Alla ostensione di queste segnalazioni è infatti di ostacolo l'art. 54bis del d.lg. n 165/2001, che disciplina il whistleblowing, che tutela il dipendente che segnali degli illeciti, stabilendo che la sua identità non può essere rivelata nel corso del procedimento penale così come in quello disciplinare, se la contestazione dell'addebito si fonda su accertamenti distinti e ulteriori. Se invece la contestazione si fonda in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata se esprime il proprio consenso e se risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il Tar evidenzia in ogni caso che: "A prescindere dal tipo di utilizzo della segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare vale il principio stabilito dall art. 54bis cit. che"l'identità del segnalante non può essere rivelata [a meno che non vi sia il suo consenso]" e che "la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241". Questo perché anche dalla segnalazione si potrebbe risalire all'identità del segnalante.

Tutelando l'anonimato del segnalante il legislatore ha scelto di prevenire la cattiva amministrazione e la corruzione all'interno degli enti pubblici attraverso un controllo diffuso dei dipendenti. Tale finalità è talmente importante che il nome del segnalante non può venire fuori neppure se l'amministrazione fa un uso illegittimo della segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare.

Alla luce di dette considerazioni "il ricorso deve essere accolto nella parte in cui riguarda l'accesso alle relazioni ispettive (nonché a tutti gli altri atti istruttori del procedimento disciplinare, ove esistenti) con oscuramento delle parti che riguardano l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni; il ricorso deve essere respinto nella parte in cui si chiede l'ostensione delle segnalazioni pervenute all'amministrazione procedente."

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