Insufficienza di prove

Prima della sua abrogazione intervenuta con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si parlava di insufficienza di prove per intendere una formula con la quale procedere all'assoluzione o al proscioglimento dell'imputato di un procedimento penale, al termine della previgente fase istruttoria o in seguito all'esaurimento della fase dibattimentale.

Sebbene sia una formula abrogata in quanto contrastante con il principio di non colpevolezza stabilito dall'art. 27 co. 3 Cost., di fatto è espressamente previsto l'onere per il giudice di emettere sentenza di assoluzione laddove ci siano dei dubbi circa la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto commesso oppure vi sia una contraddittorietà o insufficienza di elementi di prova (art. 530 co. 2 c.p.p.).