Prima della sua abrogazione intervenuta con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si parlava di insufficienza di prove per intendere una formula con la quale procedere all'assoluzione o al proscioglimento dell'imputato di un procedimento penale, al termine della previgente fase istruttoria o in seguito all'esaurimento della fase dibattimentale.

Sebbene sia una formula abrogata in quanto contrastante con il principio di non colpevolezza stabilito dall'art. 27 co. 3 Cost., di fatto è espressamente previsto l'onere per il giudice di emettere sentenza di assoluzione laddove ci siano dei dubbi circa la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto commesso oppure vi sia una contraddittorietà o insufficienza di elementi di prova (art. 530 co. 2 c.p.p.).