Il concetto di illegalità fa riferimento al fatto che la causa di un negozio giuridico sia contraria agli scopi per i quali l'ordinamento lo abbia previsto; in altre parole, il negozio è illegale quando questo sia contrario alle norme imperative e all'ordine pubblico. Diversamente, sarebbe immorale se contrario al buon costume inteso come coscienza collettiva.

L'illegalità del negozio può essere riconosciuta nel dettato dell'art. 1343 c.c. che tratta dell'illiceità della causa del contratto, il quale di fatto viene colpito da nullità con il conseguente venire meno della sua capacità di produrre effetti, sia nei confronti delle parti che nei confronti di eventuali terzi.