Reato previsto dall'art. 378 c.p., il favoreggiamento ricorre quando il soggetto attivo pone in essere una condotta di aiuto e supporto a un altro, resosi responsabile di un ulteriore reato commesso in precedenza, mediante atti volti all'elusione delle investigazioni giudiziarie.

Il bene giuridico leso dal favoreggiamento è rappresentato dal regolare svolgimento del procedimento penale e nello specifico delle attività volte alla ricerca e all'investigazione in merito alla repressione dei reati. Si tratta di un reato di pericolo procedibile d'ufficio e punito con la reclusione fino a quattro anni, per reati puniti a loro volta con ergastolo o con reclusione, con la reclusione superiore a due anni per i delitti di cui all'art. 416 bis o con la multa fino a 516 euro per i delitti con pena diversa o contravvenzioni.