Il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è punito dall'art. 3, n. 8, l. n. 75/1958, con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a 10.329 euro

Favoreggiamento e sfruttamento prostituzione: legge Merlin

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Con l'articolo 3 numero 8 della Legge 75 del 1958, la c.d. legge Merlin, il legislatore punisce due condotte: lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione; tali fattispecie, dal contenuto generico, si inseriscono come precetti che concludono la disamina di delitti specificamente descritti nei numeri precedenti.

Cosa vuol dire favoreggiamento della prostituzione

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Per favoreggiamento si intende quell'attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all'esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalità nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare l'esercizio della prostituzione altrui. Affinchè si possa configurare favoreggiamento, ha statuito la Cassazione, è necessario un "oggettivo aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale" (cfr., tra le altre, Cass. n. 8345/2000).

Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che trattasi di una "interposizione, anche occasionale" in modo da rendere semplice l'attività volta alla mercificazione altrui (cfr., tra le altre, Cass 31.1.2001).

Un'attenzione deve essere volta al momento nel quale il favoreggiamento si compia; a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che tale condotta si perfeziona quando si favorisce in qualsiasi modo la prostituzione di altri essendo sufficiente qualsiasi forma di intervento agevolativo, quale, per esempio, mettere in contatto il cliente con la prostituta (cfr., ex multis, Cass. n. 10938/2001).

Quando c'è favoreggiamento della prostituzione

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Il reato di favoreggiamento della prostituzione, sotto il profilo oggettivo, è integrato da qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre, sotto il profilo soggettivo, basta la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che rilevi il movente dell'azione (Cass. n. 6373/2013). .

Una particolare riflessione deve essere concentrata sul comportamento del "cliente"; in merito a ciò ci si interroga se la condotta di quest'ultimo possa essere penalmente rilevante o meno.

Questi interrogativi sono stati superati dalla Corte di Cassazione la quale ha stabilito che risulta non essere penalmente rilevante il comportamento dell'habitué che prelevata la prostituta nella via pubblica, una volta consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nel medesimo posto dove l'aveva prelevata, in quanto viene a mancare l'oggettiva attività di intermediazione (Cass. n. 44198/2004). Tuttavia, in altre pronunce i giudici di legittimità e di merito hanno affermato che integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di accompagnare una o più donne, con la propria autovettura, presso il luogo nel quale le stesse erano solite prostituirsi (Trib Taranto 1253/2021), di talché l'accompagnamento abituale e non occasionale con la propria auto di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sé un'attività di favoreggiamento, oltre che indizio di sfruttamento della prostituzione, poiché, in conformità alla ratio della norma, "comporta la creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall'intento speculativo dell'agente" (Cass. n. 3242/2023).

Differente invece è la condotta dell'albergatore il quale, a conoscenza dell'attività di mercificazione altrui, risponderà ai sensi dell'articolo 3, numero 3 della Legge 1958, numero 75, laddove venga dimostrata l'abitualità della frequentazione nel suo locale; al contrario invece nel caso in cui non vi sia il carattere abituale, ma occasionale della prostituta che si reca presso l'albergo non sussiste alcuna condotta penalmente rilevante (cfr., Cass. n. 5457/2005).

Sottile è il limite tra il penalmente rilevante ed il penalmente irrilevante anche quando si parla di inserzioni pubblicitarie: in merito, la Suprema Corte ha affermato che non sussiste responsabilità penale nel caso in cui vi siano pubblicazioni su un sito internet finalizzate ad offrire prestazioni sessuali a pagamento perché parificata a quella che avviene sugli altri canali di informazione; mentre ricorre responsabilità penale laddove alle inserzioni pubblicitarie vi sia anche una attività volta ad agevolare la prostituzione stessa (cfr. Cass. n. 20384/2013).

Elemento soggettivo favoreggiamento della prostituzione

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Il favoreggiamento della prostituzione è punibile solo a titolo di dolo generico, in quanto consiste nella coscienza e volontà di agevolare la prostituzione altrui, mentre, non è più richiesto il fine specifico di servire all'altrui libidine. Non rileva inoltre il movente dell'azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolva in una agevolazione concreta della prostituzione altrui (Cass. n. 11575/2009).

Cosa si intende per sfruttamento della prostituzione

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Per sfruttamento della prostituzione si intende approfittare dei proventi ottenuti dall'attività di prostituzione altrui.

Configura lenocinio anche partecipare ai proventi dell'attività di prostituzione, anche se essi vengono ceduti spontaneamente dalla meretrice, purchè chi lo riceva sia consapevole della provenienza del denaro ed abbia, dunque, la cosciente volontà di trarre vantaggio economico dalla prostituzione (cfr. Cass. n. 19644/2003).

Elemento soggettivo sfruttamento della prostituzione

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Si tratta anche in tal caso di reato punibile solo a titolo di dolo. Il delitto di sfruttamento della prostituzione si realizza col trarre una qualsiasi utilità dall'attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico, cioè la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione, tramite la partecipazione ai guadagni ottenuti con tale attività (cfr. Cass. n. 98/2000).


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