Il fallimento è una procedura concorsuale di natura liquidatoria che ricorre allorquando l'imprenditore commerciale si trovi in gravi condizioni di insolvenza; con il fallimento, il patrimonio aziendale è sottoposto a liquidazione coatta, al fine di soddisfare i relativi creditori. Si tratta di una procedura che potrebbe essere evitata mediante alcuni istituti alternativi come il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la richiesta di ristrutturazione dei debiti, laddove ne sia possibile l'applicazione.

La disciplina del fallimento è contenuta nell'art. 267 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare).

Per ottenere una declaratoria di fallimento è necessaria la sussistenza di taluni presupposti; il requisito soggettivo è dato dall'art. 1 della Legge Fallimentare e consiste cioè nella qualità di imprenditore commerciale quale soggetto fallibile, mentre il requisito oggettivo è dato dalla condizione di assoluta insolvenza dello stesso, in grado cioè di impedirgli di soddisfare adeguatamente tutte le sue obbligazioni.

Una volta dato avvio alla procedura di fallimento, i beni oggetto del patrimonio aziendale sono sottoposti alla gestione di un curatore fallimentare.