L'abbandono del minore è un reato previsto dall'articolo 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci)
Il testo della norma così dispone: 
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [291].
I soggetti che possono rendersi responsabili di questo tipo di reato sono coloro che hanno l'obbligo giuridico di occuparsi di un minore o di un incapace. 

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