di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 17096 del 10 Luglio 2013. Il presente caso verte sull'istituto dell'adottabilità del minore, pronunciata in primo grado dal Tribunale dei minorenni e, a seguito di appello proposto dai genitori, confermata anche in secondo grado di giudizio. Avverso tale sentenza

propongono ricorso in Cassazione i genitori del bambino, i quali denunciano difetto di motivazione del provvedimento adottato dal giudice di merito.

La Suprema Corte si pronuncia su questa delicata vicenda in senso di inammissibilità, non ravvisando alcuna carenza nella motivazione del giudice a quo, di conseguenza non potendo decidere nel merito della vicenda. Si sofferma tuttavia ad enunciare i principi alla base della pronuncia di stato di adottabilità del minore, ricordando come "lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata". Il giudice di merito ha qualificato la situazione del caso di specie come priva del carattere di transitorietà e, dunque, si è correttamente pronunciato a favore dell'adottabilità.

 

Vai al testo della sentenza 17096/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: