Durata del green pass
Arriva dall'Esecutivo un nuovo decreto con provvedimenti anti-Covid riguardanti la durata del Green pass, la scuola e lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa. Per quanto riguarda la durata del green pass, in particolare, si legge «la certificazione verde Covid-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo». Ed ancora per i soggetti guariti «coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».
Zona rossa, solo per i no vax
Cambiano anche i sistemi relativi ai colori delle regioni: in particolare la zona rossa varrà solo per i soggetti non vaccinati. Chi è vaccinato con terza dose, anche se si trova in zona rossa, potrà seguire le regole previste nelle aree di rischio inferiore, e cioè la zona bianca, gialla e arancione. Per chi non è vaccinato invece valgono le regole della zona rossa.
Scuola, in dad solo i non vaccinati
Regole che cambiano anche per la scuola e,al momento, sono diverse per elementari, medie e superiori. Sopra i 6 anni, andranno in Didattica a distanza solo gli alunni e gli studenti non vaccinati. Non è quindi più prevista nessuna quarantena per gli studenti vaccinati. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione:
- fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al covid. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene sars covid alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;
Nelle scuole primarie:
- fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
Infine, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
- con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti;
- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
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