Banca d'Italia fornisce chiarimenti e sollecita gli istituti di credito a informare sulle nuove regole europee sulle esposizioni creditizie rilevanti e sulla nuova definizione di default

Dal 2021 le nuove regole europee sulla definizione di default

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La fine dell'anno porta con sé anche un carico di preoccupazione per i titolari di conti correnti. Una conseguenza dell'applicazione, dal 1° gennaio 2021, delle nuove regole europee dettate dalle linee guida EBA e dal Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018. D


Disposizioni che avranno potenzialmente l'effetto di impattare in caso di conti correnti con scoperti rilevanti, al punto che i correntisti in rosso potrebbero vedersi segnalati in caso di "non performing loan", di vedersi bloccati i pagamenti automatici qualora non vi fosse liquidità sufficiente sul conto (come per il pagamento di stipendi, utenze, pensioni, finanziamenti e così via).


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In pratica, per effetto delle nuove regole un soggetto o un'impresa potrebbe ritrovarsi in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità e, di conseguenza, la banca si vedrebbe costretta a classificare il debitore "in default" con le conseguenti azioni a tutela dei propri crediti e una possibile segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi.

L'allarme di banche e imprese

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Negli ultimi tempi l'allarme, per imprese e consumatori, è stato lanciato da più fronti. Recentemente Abi (Associazione Bancaria Italiana), Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria, hanno inviato congiuntamente e unanimemente, alle Istituzioni europee una lettera in cui è contenuta una "forte richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea".


In particolare si ritiene "urgente intervenire sulle regole relative all'identificazione dei debitori come deteriorati (c.d. definizione di default)" poiché "il combinato disposto di una norma restrittiva, come quella che limita a 90 giorni il periodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'applicazione, da gennaio 2021, di nuove e più restrittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuovi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati, rischiano di determinare la classificazione a default di un numero ingentissimo di imprese, comunque sane. Queste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che ne consegue in termini di prospettive di ripresa".

I chiarimenti di Bankitalia

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Mentre la preoccupazione sale, giunge direttamente dalla Banca d'Italia una comunicazione importante (qui sotto allegata) volta a fornire chiarimenti a seguito delle numerose incertezze emerse in un quadro ancora poco chiaro per molti.

Bankitalia rammenta che la disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari, contenuta nell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), prevede che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori i debitori siano classificati in Default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante;
  • la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, ildebitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).

Gli intermediari finanziari applicano la disciplina sul Default avendo presente l'insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione (c.d. approccio per transazione).

Le nuove regole europee

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Tale definizione è stata poi integrata dalle ulteriori regole emanate in sede europea, ovvero le Linee Guida EBA sull'applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Regolamento delegato).

Queste regole, a cui gli intermediari finanziari dovranno conformarsi entro il 1° gennaio 2021 secondo quanto specificato di seguito, introducono criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto alla vigente normativa nazionale.

A norma del Regolamento n. 171/2018, come attuato nella normativa nazionale, un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera una determinata soglia che viene, per l'appunto, definitiva "soglia di rilevanza".

La nuova soglia di rilevanza

A tal fine, l'esposizione dovrà contemporaneamente superare una "soglia assoluta", pari a 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (rispettivamente, se si è privati nel primo caso o imprese nel secondo), e una "soglia relativa" pari all'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte. Fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari la soglia relativa è pari al 5% dell'esposizione complessiva verso una controparte.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto (che salgono a 180 giorni in alcuni casi, come per le amministrazioni pubbliche), trascorsi i quali il debitore è classificato in stato di default.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali effettuare questi calcoli: tra questi, è previsto che non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).

Riflessi sulle relazioni contrattuali: assicurare piena consapevolezza ai clienti

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L'entrata in vigore del nuovo framework in materia di classificazione in Default delle esposizioni creditizie rileva anche per i riflessi che può avere sulle relazioni contrattuali con la clientela. Anche Bankitalia conferma che gli operatori dovranno adoperarsi "per assicurare la piena consapevolezza dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che le stesse possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali".

Sarà all'uopo necessaria "una rappresentazione chiara e completa alla clientela degli effetti di tali norme" con un conseguente rafforzamento dei "canali di informativa e di assistenza ai clienti, con l'obiettivo di sensibilizzare questi ultimi sulle implicazioni della nuova disciplina, di aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e di adottare comportamenti in linea con il citato quadro normativo".

Infine, Banca d'Italia invita gli intermediari a finanziare, se non già fatto e specie in fase di avvio del nuovo framework, i contatti su base individuale con la clientela, con l'obiettivo di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. Particolare attenzione è rivolta alla sensibilizzazione dei soggetti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione. In questi casi, "si raccomanda agli intermediari di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni".

Diversi istituti bancari si sono fatti già trovare pronti fornendo informazioni sulle nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti: mentre alcune hanno scelto la linea del rigore, altre hanno reso noto che adotteranno una linea più flessibile per quanto riguarda gli scoperti in particolare in considerazione dell'affidabilità del proprio cliente. Infatti, le regole europee non vietano del tutto la possibilità di consentire sconfinamenti, ma rimettono a ciascun istituto la facoltà di concedere discrezionalmente ai propri correntisti tale possibilità in base a proprie policy, anche applicando commissioni (come la CIV).

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Scarica pdf Comunicazione Banca d'Italia su definizione di default

Foto: 123rf.com
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