Cenni di risvolti pratici problematici ben lontani dal trovare una risoluzione
Avv. Veronica Ribbeni - L'alienazione di un genitore, rappresenterebbe non solo un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore[1] ma anche un elemento fondamentale nelle separazione.
È un fatto tristemente noto la circostanza che i genitori possano coinvolgere il figlio nel loro conflitto.
A comportamenti quali la denigrazione, l'intromissione nelle comunicazioni o la menzione finalizzata a una improbabile cancellazione ma verosimile inimicazione, può conseguire da parte del bambino il rifiuto dell'estromesso, per compiacere o non ferire. Ciò che rileva in tale contesto è che il disegno di legge Pillon [2] non sia la risposta attesa dai padri separati a fronte delle istanze dagli stessi avanzate in varie sedi.


L'art. 709 ter del codice di procedura civile viene sostituito con la previsione di cui all'art. 9 del disegno "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari".

Le false accuse che devono restare l'eccezione cui fare fronte (non essere la regola) e che vedono procedimenti penali instaurati nei confronti dei padri non troveranno archiviazioni più celeri o tutele più concrete.

Le indagini devono e possono essere espletate in tempi che difficilmente evitano le gravi ripercussioni sul piano civilistico, salvo l'onestà e il buon senso dell'altro genitore.

Il disegno di legge Pillon sembra non dare il giusto riconoscimento ai professionisti dei diversi settori che anche nel rispetto delle regole deontologiche dell'attività esercitata, nonostante le difficoltà e le critiche cui incorrono, cercano di arginare il fenomeno. Sembra infatti piuttosto partire dall'assunto che la falsa accusa sia una prassi.

Alla norma che si vuole introdurre con la previsione di cui all'art. 9 del disegno di legge seguono dubbi che concernono la natura dei poteri attribuiti al giudice e la discrezionalità di quest'ultimo nel valutare le modifiche dei provvedimenti di affidamento.

La modifica infatti presuppone un precedente atto.

Ci si domanda conseguentemente a cosa faccia sèguito.

Se a una archiviazione, o a una volgarmente detta controquerela, oppure a una semplice istanza di parte.

Ci si chiede con quali mezzi di prova verranno accertate le gravi inadempienze e le manipolazioni psichiche; se si aprirà un contestuale procedimento penale anche in caso di omessa querela [3] e quali sarebbero le nuove ipotesi di reato contestabili a fronte di quelle che evidentemente ad oggi non sono state idonee a reprimere tali condotte. Ed è previsto che in ogni caso il giudice modifichi il provvedimento di affidamento già adottato, ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori.

Evidentemente false.

Un falso grossolano? Un falso innocuo?

Non si comprende la portata innovativa della previsione nel caso in cui questa modifica consegua all'esito del processo penale.

A contrario non si comprende come il giudice civile possa riscontrare accuse false e infondate, modificando provvedimenti adottati sulla scorta di queste,

senza violare il principio di legalità e i suoi corollari, nonché le garanzie del giusto processo.Non automaticamente dall'archiviazione di una querela ne discenderà l'infondatezza; aumenteranno le richieste di opposizione alle richieste di archiviazione con aggravio di spese e aggravio del carico della giustizia [4]; se il figlio minore rifiuta di vedere uno dei genitori, l'altro potrà essere accusato di averlo manipolato; se un genitore lascia l'abitazione per essere accolto da un centro antiviolenza il giudice civile è chiamato a valutare se e come preservare il mantenimento del rapporto tra il minore e i genitori in modo equilibrato nel rispetto dell'art. 48 [5] della Convenzione di Istanbul. Il grave fenomeno delle false accuse (che stigmatizzano un genitore e danneggiano altrettanto irreparabilmente la salute psicofisica del minore e la sua sfera relazionale) merita risposte che risolvano il problema; non il Ddl Pillon.


[1] Cfr. http://www.psichiatria.it/wp-content/uploads/2013/04/SINPIA-PAS1.pdf

[2] Ddl n. 735/18 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html

[3] Ove già sporta, questa norma non avrebbe ragione di esistere.

[4] In caso di sospetto procedimento penale per calunnia, la parte che ha precedentemente sporto la querela contenente la "falsa accusa" della quale la Procura richiede l'archiviazione, piuttosto che lasciarla archiviare avrà l'interesse a opporsi per eventualmente dimostrare la certezza della colpevolezza e non dell'innocenza…

[5] Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.


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