Il Consiglio di Stato con sentenza n. 525/2010, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. "quota di riserva" in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso. Il fatto ha riguardato una concorsista che ha impugnato dinanzi al T.A.R. Campania, la graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per la parte in cui non le era stato riconosciuto il titolo ad accedere alla quota di riserva per invalidità civile
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al Il CdS ritiene che l'art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999, "non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all'art. 8, l. n. 68/1999 (elenchi e graduatorie) possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 maggio 2008, n. 2490; id., Sez. VI, sent. 29 aprile 2008, n. 1910).

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