Un medico dentista aveva mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del paziente, protesi eseguite con caratteri di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che determinarono, in difetto di manutenzione e controlli e cure, la sofferenza delle mucose circostanti e le successive e consequenziali complicanze rilevate dalle consulenze medico legali. LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE. La responsabilità del dentista, secondo la Corte, ha natura contrattuale e nel caso de quo il professionista è stato inadempiente nei confronti del proprio paziente, controparte contrattuale. Le prestazioni chirurgo odontoiatriche de quibus sono state ritenute dalla Corte routinarie e quindi di non particolare difficoltà: la colpa professionale del dentista, nella fattispecie in esame, si è configurata per negligenza, imperizia ed omissione di cautele e di cure delle protesi rimovibili, nonché " per grave violazione della diligenza del buon professionista, medico dentista, anche in ordine alla precisa conoscenza delle condizioni di salute del paziente, che dovevano essere evidenziate in apposita cartella clinica" (cfr. art. 1223 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. in rapporto di integrazione per complementarietà: cfr. Cass. 15 gennaio 2001 n. 499; Cass. 24 novembre 2003 n. 17781). (Dott. Valter Marchetti - LaPrevidenza.it)
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