In primo luogo, seguendo l'ordine prospettato dal ricorrente, e con riferimento agli elementi indicati nell'articolo 21 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, può rilevarsi, per quel che concerne i requisiti di cui al punto a), attinenti alle qualità morali di carattere e fisiche, che non appaiano agevolmente comprensibili le ragioni in base alle quali all'odierno ricorrente è stato assegnato un punteggio (28,24) inferiore a quello dei surrichiamati ufficiali, nonostante la sostanziale equivalenza dei dati delle schede valutative e nonostante che, per quanto riguarda specificamente le qualità fisiche, il ricorrente, quale pilota militare di elicottero e istruttore di specialità, avesse documentato di essere portatore di una eccezionale condizione psico-fisica. 4.2. - In secondo luogo, con riferimento agli elementi di cui al punto c), attinenti alle doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, non emergono le ragioni per le quali al ricorrente sia stato assegnato il punteggio di 28,21, inferiore a quello degli altri ufficiali in questione, nonostante la sostanziale equivalenza delle schede valutative e nonostante che il ricorrente abbia conseguito fin dal 1982 la laurea in giurisprudenza, strettamente pertinente alle funzioni esercitate, mentre un altro ufficiale ha riportato la stessa laurea, ma in epoca molto recente, e due degli altri ufficiali hanno riportato soltanto la laurea in scienze politiche; inoltre il ricorrente al pari degli altri, ma con il punteggio massimo, ha conseguito la laurea specialistica in scienze della sicurezza economico finanziaria; ha frequentato ben 29 corsi di perfezionamento, di cui cinque con valutazione finale, sopravanzando in proposito gli altri ufficiali menzionati; sopravanza, altresì, gli altri scrutinati per gli incarichi di docenza, in numero di 44, tra cui quelli al "corso superiore di polizia tributaria" (anche se in precedenza non ha frequentato il medesimo corso come, d'altronde, gli altri ufficiali in questione) e quelli presso diverse università; è il solo che ha due pubblicazione di interesse istituzionale ed una pubblicazione come coautore di un testo di tecnica operativa diffuso all'interno del Corpo; è il solo (oltre a G.) che conosce la lingua inglese e tale specifico titolo, in base ai criteri per le operazioni di valutazione della Commissione superiore di avanzamento, comporta espressamente l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo. 4.3. - In terzo luogo, con riferimento alle qualità professionali, di cui al punto b) del citato articolo 21, il ricorrente ha conseguito punti 28,17, al pari del G., mentre al F. sono stati assegnati punti 28,48 e al Q. punti 28,46. Anche in questo caso, tuttavia, pur tenendosi conto della lata discrezionalità che deve riconoscersi ai giudizi in merito, non emergono elementi adeguati per giustificare un simile divario di valori. Ed invero dalle schede valutative non emergono differenziazioni di carattere determinante tra i predetti ufficiali, mentre il ricorrente ha conseguito un numero maggiore di incarichi speciali rispetto agli altri ufficiali, non solo riguardanti la propria specializzazione, ma anche in rappresentanza del Corpo ai massimi consessi nazionali in materia di pubblica sicurezza e di criminalità organizzata, nonché nell'ambito dei rapporti con l'estero e con la Suprema Corte di Cassazione. Anche per quanto riguarda gli encomi, salva la prevalenza di quelli conseguiti da F., il ricorrente si pone in posizione elevata, così come per le decorazioni ed onorificenze, considerato tra l'altro che il ricorrente è l'unico che vanta il distintivo d'onore in quanto ferito in servizio a seguito di incidente di volo. Per quanto riguarda gli incarichi svolti, il ricorrente segnala in particolare di aver ricoperto (a differenza di F. e di G.) incarichi di Stato Maggiore, dal 4 giugno 1994 al 29 settembre 1995, con il grado di tenente colonnello, pur trattandosi di incarichi riservati ordinariamente ad ufficiali con grado più elevato, conseguendo oltretutto valutazioni assolutamente straordinarie. 4.4. - In quarto luogo, con riguardo all'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, di cui al punto d) del ripetuto articolo 21, il ricorrente ha conseguito un punteggio di 28,14, inferiore a quello dei suddetti altri ufficiali, pur segnalando ancora di aver ricoperto, nel grado di tenente colonnello, una mansione ordinariamente riservata ad ufficiali con il grado di generale di brigata, conseguendo nell'espletamento dell'incarico numerosi encomi ed essendo stato valutato con la massima qualifica e con espressioni di vivissima apprezzamento e convinta lode. Il ricorrente, inoltre, ha sempre mostrato una costante progressione nelle qualifiche finali riportando la massima valutazione con lode per ben 112 mesi (e quindi per un periodo più lungo degli altri ufficiali) e sarebbe pertanto ingiustificato il giudizio non apicale di "pregevole" assegnato dalla Commissione per la "motivazione al lavoro" dello stesso ricorrente. Aggiunge, infine, l'interessato che la illogicità della valutazione a lui riservata verrebbe in luce anche considerando che egli è sempre stato promosso al grado superiore in prima valutazione, a differenza dei colleghi che sono divenuti maggiori in prima valutazione, ma colonnelli soltanto in seconda valutazione 5. - Tutto ciò considerato il Collegio è dell'avviso che il metro valutativo seguito dalla Commissione superiore di avanzamento, ai fini dell'assegnazione dei previsti punteggi al ricorrente, non risulti pienamente coerente con i criteri stabiliti per tali operazioni, come sembra emergere con chiarezza dagli elementi di discrepanza sopra evidenziati. Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, rendendosi necessario un nuovo scrutinio in proposito, nel corso del quale, in relazione a quanto sopra evidenziato, potrà tenersi adeguato conto dei titoli di merito dal medesimo effettivamente posseduti....
Consiglio di Stato, Sentenza 30.7.2007 n. 4242

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