(Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2006, n. 20256)
La sentenza in esame non costituisce un inversione di tendenza rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di addebito della separazione, ma, viceversa, ne costituisce in realtà ulteriore conferma. Precisa la S.C. che l?inosservanza dell?obbligo di fedeltà coniugale - ed a maggior ragione l'esasperazione di tale comportamento costituito dall'esercizio della prostituzione da parte di uno dei coniugi - "rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l?intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l?addebito della separazione al coniuge responsabile". ....leggi tutto....Consulenza legale

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