L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 10 gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il personale civile del Ministero dell'Interno ivi compreso il personale della carriera prefettizia. Nell'intesa in corso di definizione tra il Ministero dell'Interno e l'Inpdap, si conviene che, a partire dal 10 ottobre 2005, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 10 ottobre 2005. Restano a carico del Ministero dell'Interno le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 10 ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi. LaPrevidenza.it, 17/09/2005
Inpdap, Circolare 23.05.2005 n° 17
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