.. Nei sensi di cui sopra si sono espressi il Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa e l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute nei pareri ricordati in narrativa che, essendo correttamente fondati sul piano medico-legale e trovando adeguata giustificazione negli atti di causa, devono essere condivisi. Le argomentazioni sviluppate negli scritti difensivi di Parte privata si basano, per quanto riguarda l'eventuale dipendenza da causa di servizio, non sulla prova di eventi lesivi specifici, bensì su circostanze che devono valutarsi, di fatto, come generiche modalità di espletamento del servizio: pertanto, anche ammettendo che sulla condizione di natura organica possano aver influenza (come sostenuto dal ricorrente) fattori esogeni, si deve rilevare che a fondamento del ricorso non risulta prodotta alcuna prova dell'esistenza, nel corso del servizio militare effettivamente svolto, di eventi lesivi salienti, in grado, cioè, di aver agito come concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza dominante di questa Corte, deve escludersi che il servizio militare, ancorché prestato per un non breve periodo, possa considerarsi causa o concausa efficiente della patologia di cui trattasi in assenza di particolari eventi psicotraumatici o emotivamente impegnativi verificatisi durante il servizio stesso (cfr. Sez. Marche 17 marzo 2003, n. 238; Sez. Umbria 4 giugno 2001, n. 377; Sez. Abruzzi 17 luglio 2000, n. 720; Sez. Sicilia 11 ottobre 1999, n. 361; Sez. Puglia 23 febbraio 1998, n. 391; Sez. Liguria 4 novembre 1996, n. 507; Sez. Toscana 8 novembre 1995, n. 327; Sez. Sardegna 12 settembre 1995, n. 480 e 9 ottobre 1993, n. 366; Sez. IV.-Pensioni Militari 5 maggio 1993, n. 81014; 21 giugno 1991, n. 76785; 5 ottobre 1990, n. 75909; 7 novembre 1988, n. 72421; 17 marzo 1988, n. 71581; 23 novembre 1987, n. 71320; 13 gennaio 1987, n. 69997; 28 luglio 1986, n. 69045; 17 febbraio 1986, n. 68491; 28 marzo 1985, n. 66937; 14 marzo 1985, n. 66717; 28 febbraio 1985, n. 66740; 21 dicembre 1984, n. 66282). Per le suesposte considerazioni la patologia in questione non può ritenersi dipendente da causa o concausa di servizio. Alla stregua delle suesposte considerazioni la Sezione giudica infondato il ricorso de quo: sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare a compensazione delle spese giudiziali.
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 477)

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