di Marina Crisafi - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto scorso (n. 186), il decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015 che aggiorna il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Come prevede l'art. 77 del Testo Unico delle spese di Giustizia (d.p.r. n. 115/2002), l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio avviene con cadenza biennale sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo stabiliti dall'Istat.
L'importo era stato aggiornato, da ultimo, con il decreto dell'1 aprile 2014, in euro 11.369,24.
Rilevato che nel periodo relativo al biennio 2012-2014, dai dati accertati dall'Istat, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari all'1,4%, il limite è stato quindi elevato ad euro 11.528,41.
Ai fini del computo, il reddito da considerare è quello imponibile fiscalmente, come risulta dall'ultima dichiarazione.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell'ammissione al beneficio, è costituito invece dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da "ogni componente della famiglia, compreso l'istante" (ex art. 76 d.p.r. n. 115/2002).
Si tiene conto soltanto del reddito personale dell'istante per le cause che hanno ad oggetto diritti della personalità o per quelle in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi.
Rimane invariata la disposizione dettata dall'art. 92 del T.U. per il patrocinio in ambito penale, che prevede l'elevazione del limite reddituale di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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Decreto Giustizia del 7 maggio 2015