di Luigi Del Giudice - Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri: "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana".
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza del 07/03/2013, n. 16474, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Firenze che aveva affermato la colpevolezza dell'imputata in ordine al reato di cui al D.Lgs n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), a lei ascritto per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da frasche e residui di potatura, mediante combustione in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice di merito in particolare aveva ritenuto integrato il reato di cui all'imputazione trattandosi di frasche e ramaglie provenienti da un vivaio di piante e destinate ad essere utilizzate come composto nello stesso vivaio. Lo stesso Tribunale assolveva l'imputata poi , dall'ulteriore reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Luigi Del Giudice
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