È legge il provvedimento 'sfolla-carceri'
Luisa Foti |

È legge il provvedimento 'sfolla-carceri'

È legge il provvedimento che mira a ridurre il sovraffollamento delle carceri. Lo fa sapere il Governo in una nota diffusa attraverso il sito istituzionale. La legge cd. “sfolla carceri”, composta da soli 5 articoli, è stata approvata dal Parlamento (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno) e consentirà ai detenuti di scontare ai domiciliari l'ultimo anno di pena. Il magistrato di sorveglianza si occuperà di controllare i presupposti per la concessione della misura alternativa. La possibilità dei domiciliari non vale però per i delinquenti socialmente pericoloso, abituali o per quelli sottoposti ad un regime di particolare di sorveglianza. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcol dipendente sottoposto ad un programma di recupero, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata (accreditata). Per ulteriori informazioni, leggi il link correlato sottostante che corrisponde al testo di legge ufficiale diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Altre informazioni su questo argomento (in allegato il testo del provvedimento)

In un dossier di approfondimento l'esecutivo spiega in breve la procedura:

Quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.

- Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso il proprio domicilio.

Ad esclusione di alcuni casi: se esiste la possibilità che il condannato possa fuggire o commettere altri reati o quando il domicilio non risulti idoneo e effettivo anche rispetto alla tutela delle persone offese dal reato. Rimangono inoltre esclusi i delinquenti socialmente pericolosi, abituali, professionali e quelli sottoposti a regime di sorveglianza particolare. Spetta al magistrato di sorveglianza il controllo dei presupposti per la concessione della misura alternativa.

- Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

Il provvedimento - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - rappresenta il terzo pilastro del piano straordinario per contrastare il sovraffollamento nelle carceri italiane varato dal governo il 13 gennaio 2010.

Nella legge appena licenziata trovano posto anche le norme che consentono l'assunzione di circa 2mila agenti della polizia penitenziaria. La soluzione del problema carceri passa infatti anche attraverso l'implementazione dell'organico di Polizia Penitenziaria, il cosiddetto quarto pilastro del piano straordinario.


Vai al testo del disegno di legge:
Testo del DDL sfolla carceri in pdf


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