Il comportamento di chi, oltre a reiterate molestie telefoniche in danno dell'ex compagno, porti avanti aggressioni verbali alla presenza di testimoni e iniziative gravemente diffamatorie presso i suoi datori di lavoro per indurli a licenziarlo, integra il reato di "atti persecutori", cd. "stalking" di cui all'art. 612-bis c.p. È questo il principio di diritto emesso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34015 depositata il 21 settembre scorso. La vicenda ha come protagonista una donna, oggetto di continue telefonate e aggressioni verbali da parte del suo ex ragazzo, che non solo offendeva la donna in privato ma anche in pubblico, e in particolare davanti al datore di lavoro della donna con l'intento di determinarne il licenziamento
della stessa. In particolare, secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, il tribunale del riesame di Napoli, in seguito all'emissione da parte del gip della misura cautelare di cui all'art. 282-ter., c.p.p, consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, per la contestazione del reato di cui all'art. 612-bis del codice penale (atti persecutori, il cd. reato di "stalking", introdotto nel nostro ordinamento con la legge 23 aprile 2009, n. 38 ), non ravvisando il compendio indiziario in materia di "stalking", annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Gip. Secondo il Tribunale della libertà di Napoli, infatti, gli atti posti in essere dall'uomo (minacce di morte e diffamazione) non avevano la caratteristica della persecutorietà e non avevano l'avevano l'attitudine a generale uno stato di ansia tale da impedire alla donna la propria vita lavorativa e familiare. Su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica, (che aveva eccepito l'illogicità della motivazione della sentenza
del tribunale del riesame che da un lato confermava i comportamenti ingiuriosi e minacciosi ma dall'altro negava che questi avessero una qualche attitudine all'invasività nella vita della donna) la Corte di Cassazione, accoglieva le ragioni del PG, sottolineando la illogicità della decisione del tribunale del riesame, precisando che gli atti posti in essere dall'uomo (dalla lettura del capo di imputazione provvisorio, molestie telefoniche, squilli anche nel corso della notte e ricezione di sms, oltre alle ripetute aggressioni verbali alla presenza di testimoni e delle iniziative gravemente diffamatorie assunte presso i datori di lavoro per indurli a licenziarla) avevano l'attitudine di provocare sia un grave stato di ansia che il fondato timore per la propria incolumità e cioè "condotte alternative capaci di integrare il reato in discussione".

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