Sulla base di un chiarimento fornito in una circolare dell'Agenzia delle entrate, si deve considerare essenziale l'invito al contraddittorio in caso di avvisi di accertamento da studi di settore.
E' proprio nel contraddittorio con il contribuente infatti che si può verificare la rispondenza dello studio al caso concreto.
Nella circolare l'Agenzia sottolinea la centralità del dialogo con i contribuente e su cosa accade in sede di contenzioso quando il contribuente abbia rifiutato di confrontarsi con la pubblica amministrazione.
L'Agenzia richiama anche alcune recenti pronunce delle sezioni unite
della Cassazione in tema di accertamento basato sui risultati degli
studi di settore.
In una nota l'Agenzia sottolinea anche l'importanza del contraddittorio per consentire di rapportare alla concreta realtà economica la presunzione assunta dal discostamento registrato rispetto agli studi di settore.
Altre informazioni su questo argomento
L'ufficio richiama anche le regole del giusto procedimento
e il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e
cittadino.
La motivazione dell'avviso di accertamento, spiega
l'Agenzia, resta in piedi anche se non indica le ragioni per cui sono
stati disattesi i rilievi avanzati dal contribuente in sede di
contraddittorio, a patto che siano comunque esplicitate dall'ufficio e
siano messe a verbale, o comunque ne siano desumibili. Nel caso in cui
il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la
motivazione dell'atto di accertamento puo' basarsi solo
sull'applicazione dello studio di settore, con riferimento allo
standard applicato.
In linea con le ultime pronunce delle sezioni unite su questo
tema, si spiega ancora nella nota, all'Agenzia delle entrate spetta
l'onere di dimostrare l'applicabilita' dello standard prescelto
(parametri/studi di settore) al caso concreto oggetto d'accertamento.
Il contribuente, che puo' utilizzare a suo vantaggio anche le
presunzioni semplici, deve invece dimostrare l'esistenza di condizioni
che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui
possono essere applicati gli standard o della specifica realta'
dell'attivita' economica nel periodo di tempo cui si riferisce
l'accertamento.