Anche la sola condanna alle spese di giudizio è provvisoriamente esecutiva e ciò a prescindere dalla natura della sentenza. Lo ribadisce la Corte di Cassazione (sentenza 1283/2010 dela terza sezione civile) chiarendo che non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza abbia natura costitutiva, di condanna o di mero accertamento e neppure se che si tratti di sentenza di rigetto o di accogliemtno della domanda principale. Se si statuisce sulle spese, insomma, queste si debbono pagare subito.
La Suprema Corte richiamando l'art. 282 del codice di procedura e alcune proprie precedenti decisioni in merito conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Nella parte motiva i giudici di Piazza Cavour richiamano le sentenze della stessa corte n. 16003/2008 e 4306/2008 che esprimono oramai un indirizzo interpretativo costante.
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