Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: anche baci e toccatine dati per gioco sono atti di violenza sessuale

Ancora una volta i Giudici del Palazzaccio intervengono in materia di "divieti sessuali". Questa volta inseriscono nell'elenco dei comportamenti "off limits" anche baci, toccatine e sfregamenti fatti a una ragazza per semplice spavalderia come "azione dimostrativa in presenza degli amici" o per gioco. Poco importa che una palpatina sia fatta solo come un gesto scherzoso. Per la Corte non ci sono dubbi: è violenza sessuale. Nella sentenza resa dalla terza sezione penale della Corte (n. 39718/2009), i Supremi Giudici ribadiscono che determinati gesti violano la libertà sessuale altrui e vanno quindi puniti. La vicenda presa in esame da iazza Cavour riguarda il caso di un uomo condannato a 10 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una barista. La donna aveva appena eseguito un intervento di chirurgia estetica a seno. L'uomo con un gesto di spavalderia aveva preso la ragazza sulle ginocchia e le aveva toccato il seno per vedere come fosse riuscito l'intervento. Il gesto era stato preceduto dalla rase: 'nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io'. E ne era seguito anche un commento: "Tutto qua? non sei un granche'". Nell'impianto motivazionale la Corte spiega che è irrilevante il fine che si è proposto chi compie un gesto sessuale senza il consenso altrui. "e' indifferente - scrive la Corte - che chi costringe o induce lo faccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o per gioco, purche' si agisca con la coscienza e volonta' di costringere o indurre taluno a commettere atti di libidine su se' stesso, sulla persona del colpevole o su altri". Ecco perche' e' "irrilevante il fine propostosi dal soggetto attivo che puo' essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)".

Altre informazioni su questa sentenza

L'uomo (gia' condannato dalla Corte d'appello di Venezia nell'ottobre 2008) ha tentato di discolparsi davanti alla Corte di Cassazione siegando che nei confronti della barista aveva fatto solo "un gesto scherzoso" visto che attirando a se' la ragazza "vi fu solo un contatto glutei-ginocchia che palesemente non puo' essere qualificato come atto sessuale". La Suprema Corte in nove pagine di motivazione ha spiegato che quel gesto, fatto per spavalderia davanti agli amici, non rientra nel 'bon ton' sessuale. "E' irrilevante - hanno scritto - che nell'aggressione alla sfera sessuale si proponesse di soddisfare la propria concupiscenza sessuale o volesse semplicemente compiere un'azione dimostrativa in presenza di amici". E' stata compressa la "liberta' sessuale" della ragazza, il che basta per fare scattare la condanna. Ecco cosa scrive la Corte addentrandosi nella spiegazione del contenuto degli atti sessuali: "l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropoligica e sociologica". Per questo "nella nozione di atti sessuali debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualita' della persona e ad invadere la sua sfera sessuale con modalita' connotate dalla costrizione". Tra gli atti puniti dall'art. 609 bis c.p., "vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purche' ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente". Come ad esempio "palpamenti, sfregamenti, baci".


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