La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21271/2009) ha stabilito che devono pagare il ticket i disabili che parcheggiano nelle strisce blu e ciò anche se non hanno trovato posto negli spazi loro riservati. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "(…) gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l'ente proprietario della strada può ‘vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli') che li considera alternativi".
La Corte ha poi affermato che "né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anziché onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicché, anche in caso di disponibilità dei posti riservati ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.P.R. n. 503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento".

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