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Senato: all'ordine del giorno i disegni di legge in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

Questo pomeriggio l'assmblea del Senato si riunirà per discutere i disegni di legge per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo. Si tratta dei DDL 414 e 507 che potete consultare in allegato al termine di questa news. L'argomento è stato affrontato dalla Commissione Finanze in sede referente che ha concluso l'esame il 9 luglio 2009 conferendo all'unanimità alla relatrice Germontani il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle 2 proposte, con le modificazioni accolte in sede referente. Il testo unificato è stato presentato e discusso nella seduta del 5 novembre 2008 (in allegato al resoconto). La relatrice Germontani ha osservato che «La situazione generale del Paese, le difficoltà economiche delle famiglie italiane e il ricorso a forme di pagamento dilazionate o, comunque, differite nel tempo, rendono ormai indifferibile l'adozione di un organico intervento legislativo». Lo scopo del provvedimento, aggiunge, è quello di «prevenire il fenomeno delle frodi attraverso strumenti di accertamento dell'identità e dell'effettiva capacità di reddito del soggetto richiedente l'accesso al credito; costituire un deterrente in grado di dissuadere i potenziali frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario civile e penale».

Vai al testo dei due disegni di legge

DISEGNO DI LEGGE 414
Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore
del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti

Art. 1. (Sistema di prevenzione)

    1. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

    2. Il sistema di prevenzione di cui al comma 1 è basato su un archivio centrale informatizzato, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 7.
    3. Titolare dell’archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) il quale, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche altri soggetti responsabili. L’UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale.
    4. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

        a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

        b) in seguito ad apposita convenzione con l’UCAMP, le imprese che offrono ai soggetti di cui alla lettera a), servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi sul piano amministrativo.
    5. L’archivio è alimentato dai dati di cui all’articolo 3.
    6. Gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi possono inviare all’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. La consultazione dei dati memorizzati nell’archivio permette al suo titolare l’esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
    7. Nell’ambito del sistema di prevenzione, opera con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato a garantire l’allineamento del sistema all’evoluzione del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell’archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.
    8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina dell’ordinamento comunitario.

Art. 2. (Finalità specifiche e struttura dell’archivio centrale informatizzato)

    1. L’archivio è suddiviso in due sezioni:

        a) la prima raccoglie i dati di cui all’articolo 3 in possesso degli aderenti, e consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli stessi aderenti al fine di ottenere il riscontro sulla loro autenticità;

        b) la seconda memorizza, in forma aggregata e anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati oggetto di verifica e permette al titolare dell’archivio e al gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7, lo studio, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Art. 3.

(Dati che alimentano l’archivio)

    1. L’archivio è alimentato dai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, detenuti da organismi pubblici e privati, relativi a:

        a) numeri dei documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

        b) numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i documenti di cui alla lettera a);
        c) numeri delle partite IVA e dei codici fiscali;
        d) redditi denunciati;
        e) numeri delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

    2. L’archivio può inoltre essere alimentato da ogni altro dato, individuato e proposto dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7, ritenuto dal titolare dell’archivio idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Verifica e riscontro sull’autenticità dei dati)

    1. A seguito della richiesta di verifica inviata dall’aderente, l’UCAMP attiva di volta in volta la procedura di alimentazione dell’archivio e di riscontro sull’autenticità dei dati contenuti nella richiesta. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell’ambito di quelle elencate nell’articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

    2. Ciascuna richiesta di verifica da parte dell’aderente comporta il pagamento di una tassa a favore del bilancio dello Stato, fissata in misura tale da remunerare progressivamente il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo e dell’archivio e, successivamente, per la manutenzione dell’archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede con il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una parte degli importi riscossi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, fino a concorrenza degli importi di cui al comma 2.

    2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell’archivio sono stabilite in euro 250.000 per l’anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per
la gestione del sistema di prevenzione)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate la struttura e i livelli di accesso all’archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell’articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7.

    2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì:

        a) le modalità relative al collegamento dell’archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all’articolo 3;

        b) le modalità e i termini secondo cui i dati di cui all’articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché le procedure delle fasi di verifica e di riscontro di cui all’articolo 4, comma 1;
        c) l’importo e le modalità di riscossione della tassa di cui all’articolo 4, comma 2, nonché le competenze e l’organizzazione dell’UCAMP;
        d) l’eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

    3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7, in ordine alla applicazione della presente legge.

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Disegno di legge 507
Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore
del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti
e del settore assicurativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Sistema di prevenzione)

    1. È istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo.

    2. Il sistema di prevenzione è basato sull’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 8.
    3. Titolare dell’archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l’UCAMP che, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.
    4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l’UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:

        a) strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;

        b) pagamenti dilazionati o differiti;
        c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.

    5. Nell’ambito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale ed esercita le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.

    6. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati in maniera unitaria «aderenti»:

        a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

        b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
        c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;
        d) le imprese di assicurazione;
        e) le imprese che, in seguito ad apposita convenzione con l’UCAMP, offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

    7. Gli aderenti al sistema possono inviare al titolare dell’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.

    8. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore assicurativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell’attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell’archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.
    9. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai princìpi e alla disciplina dell’ordinamento comunitario.

Art. 2.

(Finalità e struttura dell’archivio)

    1. L’archivio è composto da due strumenti informatici:

        a) il primo, denominato «interconnessione di rete», consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all’articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

        b) il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato», memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell’archivio e al gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell’esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Art. 3.

(Dati oggetto di riscontro)

    1. I dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relativi a:

        a) documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

        b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito;
        c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

    2. Con il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, è individuato, sentito il parere dell’UCAMP, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 4.

(Procedura di riscontro sull’autenticità dei dati e contributo degli aderenti)

    1. Ai fini del riscontro sull’autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l’UCAMP autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell’archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell’ambito di quelle elencate nell’articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

    2. Ciascuna richiesta di verifica comporta da parte dell’aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell’archivio e, successivamente, per la manutenzione dell’archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede ai sensi dell’articolo 5.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

    2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell’archivio sono stabilite in euro 250.000 per l’anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
    3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede:

        a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

        b) per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2010 l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Termini, modalità e condizioni per la
gestione del sistema di prevenzione)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all’archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell’articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera e), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8.

    2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell’archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all’articolo 3.
    3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all’articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
    4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l’importo del contributo di cui all’articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.
    5. L’eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.
    6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 8, in ordine all’applicazione della presente legge.
    7. All’articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze,».

Art. 7.

(Sistema di prevenzione nel
settore assicurativo)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

    2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

 



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