La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14014/2009) ha stabilito che non sono non sono sufficienti gli accertamenti fiscali fondati su documenti extracontabili se la Guardia di finanza (o successivamente l'ufficio) non ha effettuato un controllo incrociato fra contabilità dell'azienda e brogliacci. Nel caso di specie la Corte ha osservato che "(…)poiché la controversia è incentrata non sull'esistenza - o meno - di rapporti economici tra essa e la (…), ma sulla loro regolarità fiscale, è evidente che il giudice di appello con l'espressione ‘non provano l'esistenza di rapporti economici tra i soggetti in questione' intendesse che non risultano provati rapporti economici in evasione d'imposta.
Ne consegue che non assume rilievo, ai fini della correttezza della statuizione impugnata, il principio secondo cui, a norma dell'art. 54.2 del d.p.r. n. 633/72, gli uffici possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di ‘verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti (…), in quanto il giudice di appello si è pronunziato non già sull'astratta inidoneità dei documenti extracontabili a fondare la rettifica, bensì sulla concreta inidoneità delle risultanze degli stessi a rappresentare presunzioni ‘gravi precise e concordanti'".

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