La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16456/2009) ha precisato che l'Avvocato che è stato sospeso dal Consiglio dell'Ordine non ha diritto a richiedere il risarcimento e ciò anche dinanzi a una sentenza di assoluzione penale.
Nel caso di specie, infatti la Corte ha osservato che “la dolorosa e lunga vicenda in cui quest'ultimo è stato travolto e la riconosciuta ingiustizia della iniziativa penale a suo carico non sono, dunque, ragioni valide per fondare il giudizio di responsabilità risarcitoria a carico del Consiglio e dei suoi componenti. Insomma, l'(…) non può pretendere che questi ultimi effettuassero in sede meramente cautelare (e, dunque, senza emettere alcun addebito di comportamenti deontologicamente rilevanti) quella serie di accertamenti che furono successivamente e nel tempo svolti a suo favore dal giudice penale. Ne il ricorrente può fondatamente sostenere la sua pretesa risarcitoria in base ad una sorta di automatica conseguenza dell'annullamento del provvedimento da parte del CNF. A tal riguardo vale, infatti, la medesima considerazione (…) circa l'insufficienza a fondare il giudizio di responsabilità della P.A. sul mero annullamento del provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni
- Studio di fattibilità per bonus edilizi: quando il condominio non deve pagare il compenso al tecnico
- Avvocati, il segreto professionale prevale sul timore di essere indagati

