La Cartella di pagamento non indica il termine entro il quale il contribuente può fare opposizione? È valida. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con sentenza del 26 giugno 2009 n.15143 ha precisato, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza in materia, che "la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art.3, comma 4, l.7 agosto 1990 n.241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui si eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termine per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Cassazione civile, sez. trib. 6 settembre 2006, n.19189) e tale principio - continua la Corte - può ritenersi applicabile pur in esito all'entrata in vigore dell'art.5 della legge n.21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario per il sol fatto che le richiesta indicazioni non siano presenti"

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