Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 57 del 5 gennaio 2002, ha stabilito che la prestazione di lavoro straordinario può essere retribuita solo a condizione che vi sia stata una preventiva autorizzazione
La prestazione di lavoro straordinario, nel pubblico impiego, può essere retribuita solo a condizione che vi sia stata una preventiva autorizzazione espressa, nominativa e analitica deliberata dall'organo competente.

Con questa motivazione, in sostanza, il Consiglio di Stato (sent. n. 57 del 5 gennaio 2002) ha respinto il ricorso di una dipendente del Comune di Cagliari che aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte nell'ambito d'attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Nella motivazione della sentenza si legge che soltanto in condizioni di straordinaria urgenza e imprevedibilità è consentito derogare ai criteri che disciplinano la materia, e non quando si è di fronte a un evento ben prevedibile e programmabile. E' peraltro possibile, sempre che non sia espressamente vietato, un riconoscimento successivo del lavoro eccedente rispetto a quello autorizzato, ma ciò deve avvenire con le medesime procedure e gli stessi vincoli di spesa che legittimano l'autorizzazione preventiva.


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