La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11059/2009) ha stabilito che il patema d'animo e la sofferenza interna, possono essere provati per presunzioni e che, per la prova per inferenza induttiva, è sufficiente la rilevante possibilità del determinarsi di un fatto in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale.
Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno infatti precisato che “(…) la sentenza è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale”.
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