Testo del disegno di legge (Il capo V riguarda la riforma del processo civile)
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I INNOVAZIONE
Art. 1.
(Banda larga)
1. Il Governo, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di
interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare
l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private
all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione
e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e
sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo
finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il
periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
2. La progettazione e la realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono
avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione
delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la
condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto
imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla
concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme
comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1
sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la
razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso
radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di
diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione
dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle
amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione
delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di
comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello
sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche
attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le
regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della
sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«15-bis. Per gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica,
la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito
dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente
proprietario della strada».
6. All’articolo 231,
comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto
previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V
del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni».
7. Le disposizioni dell’articolo
2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si
applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di
ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
Capo II CASA E INFRASTRUTTURE
Art. 2. (Centrali di
committenza)
1. All’articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«3-bis. Al fine di assicurare più
effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della
legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le
amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e
su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni
metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle
province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle
prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali
diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di
committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma
1.
3-ter. I soggetti che fungono da centrali
di committenza ai sensi del comma 3-bis e l’Osservatorio predispongono
capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni
standardizzate o comunque comparabili, nell’osservanza dei valori espressi nelle
convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi
parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati
alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per
cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza
pubblica mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della
società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito
dell’Osservatorio.
3-quater. I contratti di
lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure
di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari
di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di
affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a
quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore
alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma
3-ter e il minore corrispettivo pagato dall’amministrazione per effetto
del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in
misura convenzionalmente pattuita, tra l’ente locale interessato e la società
CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla
copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di
pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di
miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5
dell’articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa
fase di esecuzione.
3-quinquies. Gli enti
locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di
committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del
contributo previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive
modificazioni.
3-sexies. In sede di
programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello
Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata
una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni
che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere
effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli
enti locali siti all’interno del territorio regionale, in maniera tale da
assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per
effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, rispetto
all’anno precedente. L’ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente
con il Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3-septies. Le
amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma
3-bis sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di
opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto
non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli
atti ai competenti uffici della Corte dei
conti.
3-octies. Nel caso di contratto
stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma
3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di
opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale,
dell’eventuale maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a
quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo
personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i
componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di
controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni, che
non hanno rilevato preventivamente il
fatto.
3-novies. In caso di mancato ricorso
alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico
del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore
onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato
dall’affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi
determinati ai sensi del comma
3-ter.
3-decies. Le amministrazioni
locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle
procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso, per il relativo
finanziamento, all’imposta di scopo di cui all’articolo 1, commi 145 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere
a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di
compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque
esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri
concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe
locali.
3-undecies. Ai fini del concorso delle
autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al
rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di
realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del
presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza
pubblica».
Capo III SEMPLIFICAZIONI
Art. 3. (Chiarezza dei testi
normativi)
1. Ogni norma che sia diretta a
sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe
indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o
derogate.
2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma
integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto
nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
richiamare.
3. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e non
possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Art.
4. (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i
procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui
all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti
criteri:
a)
semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti
finanziari all’estero e alla loro
gestione;
b)
semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del
bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della
spesa;
c) garanzia di
opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito
dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con
particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse
umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono
abrogati:
a) il comma
15 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80;
b) gli
articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006,
n. 307;
c)
l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive
modificazioni;
d) i
commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
e) il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,
n. 120.
Art. 5. (Certezza dei tempi di conclusione
del
procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
1:
1)
al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di
imparzialità»;
2)
al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti:
«dei criteri e»;
b)
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
- (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui
disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro
il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono
individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4. Nei casi in cui,
tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al
comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti
di acquisto della cittadinanza italiana.
5.
Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva
competenza.
6. I termini per la conclusione
del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
7. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma
2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso,
decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del
presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9.
La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della responsabilità
dirigenziale»;
c) dopo
l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
- (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del
procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento.
2. Le
controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque
anni»;
d) il comma 5
dell’articolo 20 è sostituito dal
seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2,
comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini
per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della
retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi
di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini
fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima
attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4
e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della
legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si
adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge
n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di
verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
Art. 6. (Certezza dei tempi in caso di
attività
consultiva e valutazioni tecniche)
1.
Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 5
della presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
16:
1)
al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla
seguente:
«venti»;
2)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può
superare i venti giorni dal ricevimento della
richiesta»;
3)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta
del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri
di cui al presente
comma»;
4)
al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono
sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti»;
5)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I
pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici»;
6)
dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive
modificazioni»;
b)
all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti
degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui
all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione
resistente».
Art. 7. (Conferenza di servizi e silenzio
assenso)
1. All’articolo 14-ter, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via
telematica».
2. Al comma 1 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo,
dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla
cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241 del
1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, l’immigrazione e la
cittadinanza».
3. Al comma 2 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività
abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di
servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che
dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o
comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata
dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione
competente».
4. Al comma 3 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo,
dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma
2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione,».
5. Al comma 5 dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo
20».
6. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 8. (Tutela degli interessati nei procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni
e degli enti
locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. L’accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire
la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza»;
b)
all’articolo
29:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e
agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del
capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche»;
2)
dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la
possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti
locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione».
Art. 9. (Disposizioni
concernenti i comuni
con popolazione sino a 5.000
abitanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte
valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede
di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di
medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza
dei malati alle terapie
mediche;
b)
collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a
livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani
regionali
socio-sanitari;
c)
realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei
limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma
mediante siringhe;
d)
consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali
socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici
presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la
possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a
carico del cittadino e di ritiro del referto in
farmacia;
e) prevedere
forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del
Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli
enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
f) rivedere
i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo
1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua
di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla
localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio
servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al
periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
3. Al fine di semplificare l’ordinamento
finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le
seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
b)
all’articolo
170:
1)
al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
2)
al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
c)
all’articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le
seguenti: «con popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
d)
all’articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti
con popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
e)
all’articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le
seguenti: «con popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
f)
all’articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le
seguenti: «dagli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti»;
g)
all’articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Per i comuni con popolazione
sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo».
4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono
individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a
5.000 abitanti.
5. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all’articolo 160 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
6. Il Governo è delegato ad adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi:
a)
istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno
riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000
abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano
riferimento almeno quattro
comuni;
b) riordino
dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera
a);
c)
ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso
la sede unificata di cui alla lettera
a);
d)
attribuzione al segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di
cui alla lettera a), di funzioni di controllo interno e di gestione
nonché di legittimità sugli atti.
7. All’articolo 2,
comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «1º marzo 2009».
8. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti dal comma 28 dell’articolo 2 della citata legge 24 dicembre
2007, n. 244, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 10. (Cooperazione allo sviluppo
internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali
riguardanti:
a) gli
interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45;
b) gli
interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,
finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o
economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono
stabiliti, in
particolare:
a) le
modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma
3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e
all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426;
b) le
specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello
Stato;
c) i
presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e
giuridici;
d) le
modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3.
Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera
b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio
o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina
ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone
condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle
medesime.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 1
è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il
termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere
comunque emanato.
5. Oltre alla dotazione finanziaria
assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono
disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati
membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione
allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al
presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla
Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati
membri.
Art. 11. (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali
comunitari e del Fondo per le aree
sottoutilizzate)
1. Per prevenire l’indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della
politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono
definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per
la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi
strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad
applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo
precedente.
Art. 12. (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti
nel settore postale)
1. All’articolo 2, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le
parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di
tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica,
sociale e territoriale che esso riveste».
2.
All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le
seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice
di avviamento postale,».
3. All’articolo 2, comma 2,
lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le
parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
postali».
4. All’articolo 3, comma 3, lettera
c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione
della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa
rete postale,».
5. La rubrica dell’articolo 14 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente:
«Reclami e rimborsi».
6. Il comma 1 dell’articolo 14
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal
seguente:
«1. Relativamente al servizio
universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del
servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1,
procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli
utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto,
danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese
le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità qualora sia
coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei
reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito
all’utente».
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del
presente articolo, è inserito il
seguente:
«1-bis. Le procedure per la gestione
dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede
locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle
controversie, uniformate ai princìpi comunitari in
materia».
8. All’articolo 14, comma 5-bis, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di
licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione
generale».
Capo IV PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 13. (Efficienza dell’azione
amministrativa)
1. Le disposizioni del presente
capo sono dirette a restituire efficienza all’azione amministrativa, a ridurre
le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare
le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione,
dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
dell’articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le
disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il riordino e la
razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la
riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei
procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi pubblici, nonché la
diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Art. 14.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo
di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i
curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici
ad uso professionale dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per
uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma
52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008»;
b) la
lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c) obbligo,
per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo
stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare
l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando
adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti
di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di
prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
Art. 15.
(Spese di funzionamento)
1. Dopo l’articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis. - (Misure in materia di
organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto
dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia
di personale e di dotazione organica.
2.
Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le
amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono
al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di
rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i
conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del
personale.
3. I collegi dei revisori dei conti
e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi
di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando
evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
Art. 16. (Trasferimento
delle risorse e delle funzioni agli enti
territoriali)
1. All’articolo 7 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 2 è abrogato;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per
le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle
occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le autonomie
locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare
all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative necessari per l’esercizio delle funzioni e dei compiti da
conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per il
federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e
del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di
idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Dalle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 o dalla diversa
data indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono
all’esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferiti dalla
medesima. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni
statali precedentemente preposti all’esercizio delle predette funzioni, con le
corrispondenti quote organiche di personale».
2. I
comuni e le province favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività e di servizi di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi la
cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio,
mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione
di servizi.
3. In attuazione dei princìpi di
proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, i
comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative
alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la
popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000
abitanti.
Art. 17. (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale
degli immobili pubblici)
1. Le amministrazioni
pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra
le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in
modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o
privati.
2. Nel proporre il trasferimento
dell’esercizio delle funzioni, ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti
finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e
alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti
processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La
proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, e del quale fanno parte il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per i
rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo e il
Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta
competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la
proposta all’approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento
giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore
esercizio della funzione.
4. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le
finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiettivo della
piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle
predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e
finanziarie disponibili in sede di bilancio.
Art. 18. (Diffusione delle
buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei
provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al
pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche
statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore
tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di
servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle
prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre
significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di
soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la
diffusione delle relative buone prassi tra gli altri
uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1
sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e
comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
3. L’elaborazione e la diffusione
delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e
del personale.
4. In sede di Conferenza unificata, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli
enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni
e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di
aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli
utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina
e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre
forme idonee:
a) un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei
pagamenti»;
b) i tempi
medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento
all’esercizio finanziario precedente.
6. Con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo
all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in
particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti
e all’importo dei pagamenti.
Art. 19. (Riorganizzazione del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione)
1. Al fine di realizzare un
sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua
produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese,
della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad
adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al
riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della
pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in
base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di
assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della
reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione
centrale e delle amministrazioni
locali;
b) raccordo
con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della
formazione e dell’innovazione
tecnologica;
c)
riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla
riorganizzazione e alla razionalizzazione delle
competenze.
2. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle
attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Art.
20. (Disposizioni relative
alle sedi diplomatiche e
consolari)
1. All’articolo 60 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«15-bis. Fermo restando quanto previsto
dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al
funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari
nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani
all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma,
nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo anche a valere sulle altre
unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
Art. 21.
(Tutela non giurisdizionale dell’utente
dei servizi
pubblici)
1. Le carte dei servizi dei soggetti
pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono
la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che
lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene
entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì,
l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del
soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che
svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi
ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati
dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché con il
Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,
emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai
sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine
di novanta giorni dalla data della sua adozione.
Art. 22. (Eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea)
1. Gli obblighi di pubblicazione di
atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei
soggetti obbligati nei propri siti informatici.
2.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i casi
per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo
l’obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante
pubblicazione degli stessi nei giornali.
3. Gli
adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti
informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare
l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1, il CNIPA realizza e gestisce un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma
1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità
legale.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione
delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie»,
non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 23. (Delega al Governo per la modifica del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i
Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici:
a)
prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi
disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le
amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del
codice;
b) individuare
meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole
pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale
coinvolto e per il finanziamento di progetti di
innovazione;
c)
modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne
l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e
delle imprese;
d)
prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche
realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi
erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e
organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni
inadempienti;
e)
introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto
strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e
per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali
e locali;
f) prevedere
l’utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri
dipendenti;
g)
prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti.
Art. 24. (VOIP e Sistema pubblico di
connettività)
1. Al fine di consentire
l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di
interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP)
per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo
codice.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto
«Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema
pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di
accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto
dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il
31 dicembre 2011, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto
Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi
informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle
anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei
servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di
aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione
pubblica.
4. All’attuazione del programma di cui al
comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi
per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora
programmate.
5. All’articolo 2 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Tutte le disposizioni
previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove
possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di
costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di
attività amministrative».
Art. 25. (Riallocazione di
fondi)
1. Le somme di cui all’articolo
2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di
connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi
innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle
università.
2. Al fine di favorire le iniziative di
creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in
regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al
miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla
pubblica amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel
limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e
per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Le risorse
finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate
ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di
cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli
interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate
alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno
2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, non ancora programmate.
4. All’articolo
27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può
inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di
carattere internazionale,».
Art. 26. (Modifica all’articolo 48 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risparmio
energetico)
1. All’articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla
seguente: «centrali».
Capo V - GIUSTIZIA
Art. 27. (Modifiche al libro
primo
del codice di procedura civile)
1.
All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquemila euro»;
b)
al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «ventimila euro».
2. L’articolo 38 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 38. - (Incompetenza). –
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se
non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene
competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28,
quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per
territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è
riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal
ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore
e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate
d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo
183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono
decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti
e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del
giudice, assunte sommarie informazioni».
3.
All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Se una stessa
causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in
qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la
litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal
ruolo»;
b) al secondo
comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente:
«ordinanza»;
c) al
terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del
ricorso».
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44,
45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque
ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5.
All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il
provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente:
«impugnato»;
b) al
terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’ordinanza».
6. Al primo comma dell’articolo 50
del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la
parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«ordinanza»;
b) le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi».
7. All’articolo 54 del codice di procedura
civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il
giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la
ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad
una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8.
All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non
superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro
500».
9. All’articolo 83, terzo comma, primo periodo,
del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente
designato».
10. Al primo comma dell’articolo 91 del
codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se
accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa
tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo 92».
11. All’articolo
92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono
altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite
dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente
indicate nella motivazione,».
12. All’articolo 96 del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai
sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la
parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro
20.000».
13. All’articolo 101 del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se
ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio,
il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un
termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla
comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni
sulla medesima questione».
14. Al primo comma
dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non
contestati».
15. All’articolo 118, terzo comma, del
codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
16.
All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità della
decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello
derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza
di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per
estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in
una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti
internet da lui designati».
17. Al secondo comma
dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal
seguente:
«4) la concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione».
18. All’articolo
153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La parte che dimostra di essere incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere
rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e
terzo comma».
Art. 28. (Modifiche al libro secondo
del codice di
procedura civile)
1. Il secondo comma
dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina
la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali
della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione».
2. Al sesto comma, alinea,
dell’articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice
concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi
motivi, può concedere».
3. L’articolo 184-bis
del codice di procedura civile è abrogato.
4. Il
primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e
seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183,
settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i
quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve
comparire».
5. Il terzo comma dell’articolo 195 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Il giudice fissa il termine entro il quale
il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque
anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare
memorie contenenti osservazioni alla relazione del
consulente».
6. Al libro secondo, titolo I, capo II,
sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è
aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. -
(Testimonianza scritta). – Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di
ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all’oggetto della
causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di
cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le
risposte ai quesiti sui quali deve essere
interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui
al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga
il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia
notificare al testimone.
Il testimone rende la
deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con
risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è
in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il
testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su
ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del
giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà
d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di
testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di
astensione.
Quando il testimone non spedisce o non
consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo
alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo
comma.
Il giudice, esaminate le risposte, può sempre
disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al
giudice delegato».
7. All’articolo 279 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
primo comma è sostituito dal seguente:
«Il collegio
pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio,
impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione
della causa»;
b) al
secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono
soppresse.
8. All’articolo 285 del codice di
procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e,
all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole:
«si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo
170,».
9. L’articolo 296 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 296. -
(Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza
di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una
sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre
mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo
medesimo».
10. All’articolo 297, primo comma, del
codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
11. All’articolo 305 del codice
di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi».
12. All’articolo 307 del codice di procedura
civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un
anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi»;
b) al terzo
comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente:
«tre»;
c) il quarto
comma è sostituito dal seguente:
«L’estinzione opera
di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice
istruttore ovvero con sentenza del collegio».
13.
All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole:
«decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei
mesi».
14. All’articolo 345, terzo comma, primo
periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova»
sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi
documenti».
15. All’articolo 353 del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione»;
b) al
secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre
mesi».
16. All’articolo 385 del codice di procedura
civile, il quarto comma è abrogato.
17. Al primo
comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Art. 29. (Ulteriori modifiche
al libro secondo
del codice di procedura
civile)
1. Dopo l’articolo 360 del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Art.
360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). – Il ricorso è dichiarato
ammissibile:
1) quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da
precedenti decisioni della
Corte;
2) quando il ricorso
ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene
di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando
esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della
Corte;
3) quando appare
fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo;
4) quando ricorrono
i presupposti per una pronuncia ai sensi dell’articolo
363.
Non è dichiarato ammissibile il ricorso
presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la
sentenza di appello che ha confermato quella di primo
grado.
Sull’ammissibilità del ricorso la Corte decide
in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre
magistrati.
Se il collegio ritiene inammissibile il
ricorso, anche a norma dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda
parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa
esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità.
Si applica l’articolo 380-bis, commi secondo, terzo e
quarto.
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è
comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante
telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa a tali forme di comunicazione degli atti
giudiziari.
Il ricorso dichiarato ammissibile è
assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il
ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in
giudicato. L’ordinanza provvede sulle spese a norma dell’articolo 96, terzo
comma».
2. L’articolo 366-bis del codice di
procedura civile è abrogato.
3. All’articolo 375,
primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per
difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono
soppresse.
Art. 30. (Modifiche al libro terzo
del codice di procedura
civile)
1. Al libro terzo, titolo IV, del codice
di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il
seguente:
«Art. 614-bis. - (Attuazione degli
obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di
condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su
richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione
o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo
409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di
cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura
della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni
personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza
utile».
2. All’articolo 616 del codice di procedura
civile, l’ultimo periodo è soppresso.
3. All’articolo
624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono
abrogati.
Art. 31. (Modifiche al libro quarto
del codice di procedura
civile)
1. Il terzo comma dell’articolo
669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente
esecutiva».
2. All’articolo 669-octies del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice,
quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio
della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento
cautelare»;
b) al
settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto
comma».
Art. 32. (Procedimento sommario di
cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I del
libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo
III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
Art. 702-bis. - (Forma della domanda.
Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al
tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve
contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo
163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al
presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento.
Il giudice designato
fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine
per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni
prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
Il
convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti
posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di
cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo
in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di
costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la
citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
quarto comma.
Art. 702-ter. - (Procedimento). –
Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con
ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra
quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte
dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano
le disposizioni del libro II.
Quando la causa
relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il
giudice ne dispone la separazione.
Se non provvede ai
sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle
domande.
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e
costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle
spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e
seguenti.
Art. 702-quater. - (Appello). –
L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter
produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è
appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono
ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto
proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio».
Art. 33. (Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368)
1. Al primo comma dell’articolo 23
delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che
a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia
assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo
di strumenti informatici».
2. Dopo l’articolo 103
delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il
seguente:
«Art. 103-bis. - (Modello di
testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme
al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua
anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al
modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e
dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per
l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della
sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi
dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo
articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la
sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui
all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di
eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti
ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e
pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza
dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o
indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di
seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del
testimone.
Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché
esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».
3.
Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se la
parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi
la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte
dichiari di avere interesse all’audizione».
4. Dopo
il terzo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile è inserito il seguente:
«Nel caso
di domande manifestamente fondate o infondate, la sentenza è succintamente
motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente
conforme di una giurisdizione superiore».
Art. 34. (Abrogazione
dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie)
1. L’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle
controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006,
n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV,
capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la
modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura
civile.
Art. 35. (Notificazione a cura dell’Avvocatura
dello
Stato)
1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire
la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della
legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura
distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme
alla normativa, anche regolamentare, vigente.
3. La
validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e
vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato
generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero
dell’avvocato distrettuale dello Stato.
4.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 36. (Modifica
all’articolo 9 della legge
21 luglio 2000,
n. 205)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo,
è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel
merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari,
anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla
decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con
decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034».
Art. 37. (Disposizioni
transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dai
commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice
di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in
vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132,
345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente
legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e
sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.
Art. 38. (Decisione
delle questioni
di giurisdizione)
1. Il
giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di
giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì,
se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La
pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione
è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro
processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è
riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’instaurazione del primo
giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del
presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme
previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito
applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione
non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di
cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare
d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite
della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione
del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di
giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini fissati
ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del
giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio
alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e
processuali della domanda.
5. In ogni caso di
riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere
valutate come argomenti di prova.
Art. 39. (Delega al Governo in materia
di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in
ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata
ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e
in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta
giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto
controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla
giustizia;
b)
prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e
indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di
conciliazione;
c)
disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche
attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato
«Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito
organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo
registro;
d) prevedere
che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano
stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia;
e)
prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di
istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro
funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi
consigli;
f) prevedere
che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti
di diritto nel
Registro;
g)
prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire
organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali;
h)
prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano
iscritti di diritto nel
Registro;
i) prevedere
che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il
servizio di mediazione anche attraverso procedure
telematiche;
l) per le
controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di
avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i
tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della
delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie
giudiziali;
m)
prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle
parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il
caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le
parti;
n) prevedere il
dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del
giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione
nonché di ricorrere agli organismi di
conciliazione;
o)
prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale,
assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente
l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo
unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143;
p)
prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda
interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese
sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta
dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle
spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al
pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi
dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115;
q)
prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata
eccedente i quattro
mesi;
r) prevedere che
il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione
forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 40. (Misure urgenti per il
recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e
la razionalizzazione delle spese di giustizia)
1.
All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più
giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito
internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è
stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata è di quindici giorni».
2. Al codice di
procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
535:
1)
al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono
soppresse;
2)
il comma 2 è
abrogato;
b)
all’articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui
deve essere inserita» sono soppresse.
3. Al comma 4
dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del
codice penale».
4. All’articolo 18, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più
giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è
altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l’ente ha sede principale.
La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a
trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici
giorni».
5. Al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari
all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari»;
b) al
comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle
seguenti: «di un
terzo»;
c)
all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. I provvedimenti della Corte di
cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione.
(L)»;
d) alla parte
II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:
«TITOLO
XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO
PENALE
Art. 73-bis (L). - (Termini per la
richiesta di registrazione). – 1. La registrazione della sentenza di
condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve
essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in
giudicato.
Art. 73-ter (L). - (Procedura
per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La trasmissione della
sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio
del giudice
dell’esecuzione»;
e)
all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per
quota»;
2)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Le spese del processo penale
anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni
anno.
2. Il decreto di cui al comma 1
determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo
di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli
atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese
per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per
la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326»;
3)
sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«2-quater. Gli importi di cui al comma
2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le
spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la
demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui
al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di
cui al comma 1, senza vincolo di
solidarietà.
2-quinquies. Il contributo
unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da
ciascuno dovuta, senza vincolo di
solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari
relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di
procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale
è stato disposto il sequestro
conservativo»;
f)
all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Se non diversamente stabilito in
modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia,
l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è
così individuato:
a)
per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso
il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato
in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto
definitivo;
b) per il
processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.
(L)»;
g) alla parte
VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali
per le spese nel processo amministrativo, contabile e
tributario»;
h)
all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti
modificazioni:
1)
al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione
della pena in istituto» sono
soppresse;
2)
al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in
istituto» sono
soppresse;
i) il capo
VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente
titolo:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
E PENALE
Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art.
227-bis (L). - (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1. La
quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto
dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di
stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi
indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.
Art.
227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). – 1. Entro un mese
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è
divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di
mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere
dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i
crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione
a ruolo.
Art. 227-quater (L). - (Norme
applicabili). – 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano
gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
6.
Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese
avviene secondo le norme anteriormente vigenti.
7.
L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente
articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
8. All’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o
divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti:
«o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata
l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa
data»;
b) la lettera
a) è sostituita dalla
seguente:
«a)
acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito,
nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni»;
c) la
lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b)
iscrizione a ruolo del
credito»;
d) la
lettera c) è abrogata.
Art. 41. (Abrogazioni e modificazione di
norme)
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a)
l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
abrogato;
b) al comma
1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai
diritti di cui all’articolo 25» sono
soppresse;
c)
l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
abrogato.
Art. 42. (Rimedi giustiziali contro la
pubblica
amministrazione)
1. All’articolo 13,
primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene
che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di
una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente
infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi
della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del
provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2.
All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
primo
comma:
1)
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al
parere del Consiglio di
Stato»;
2)
il secondo periodo è
soppresso;
b) il
secondo comma è abrogato.
Capo VI PRIVATIZZAZIONI
Art. 43. (Patrimonio dello
Stato Spa)
1. All’articolo 7, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le
seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello
Stato»;
b) dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone
il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi
produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo 1264 del codice
civile».
Art. 44. (Società pubbliche)
1.
All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il
comma 12 è sostituito dai seguenti:
«12. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali,
gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, si adeguano alle seguenti
disposizioni:
a)
ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a
cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di
componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie
prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi
deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono
ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per
cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente
dell’organo di
amministrazione;
b)
prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con
delibera dell’assemblea dei
soci;
c) sopprimere la
carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero
prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di
individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza dare titolo a compensi
aggiuntivi;
d)
prevedere che l’organo di amministrazione possa delegare proprie
attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti
compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice
civile;
e) prevedere,
in deroga a quanto previsto dalla lettera d), la possibilità che l’organo
di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri
dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi
aggiuntivi;
f)
prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di
amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un
apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di
amministrazione;
g)
prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli
organi sociali.
12-bis. Le società di cui al
comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di
comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può
essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione
complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la
carica di componente dell’organo
amministrativo»;
b) al
comma 27, le parole: «o indirettamente» sono
soppresse;
c) dopo il
comma 27 è inserito il seguente:
«27-bis. Per
le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero
dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società
che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in
tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto
con i Ministeri competenti per
materia»;
d) dopo il
comma 28 è inserito il seguente:
«28-bis. Per
le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze»;
e) al comma
29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società
partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di
alienazione di
partecipazioni»;
f)
dopo il comma 32 sono inseriti i
seguenti:
«32-bis. Il comma 734 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può
essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a
totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni
precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi,
un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate
scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei
commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».
Capo VII ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
Art. 45.
(Attuazione del federalismo)
1. Per lo studio
delle problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma federalista,
assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli
impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni
2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della salute, e, a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse
derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 46. (Clausola di
salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai
princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro
attribuite dallo Statuto di autonomia.





