La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24906/2008) ha stabilito che debbono essere espulse e non possono rifugiarsi in Italia le clandestine che, nel loro paese, sono soggette a una condizione di "sudditanza" e che vengono sottoposte ad infibulazione. Nel caso di spece, gli Ermellini hanno precisato che "la persecuzione alla quale la […] potrebbe essere soggetta nel suo paese è nulla altro che la sottoposizione alla generale condizione di tutte le donne del paese stesso e cioè una condizione di ‘sudditanza' che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché sia integrato il fumus persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di protezione temporanea del divieto di respingimento in relazione al concreto rischio di trattamenti personali degradanti nel paese di provenienza".

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