La Cassazione dice basta Stop all'uso smodato dei borsisti.
E' stato infatti condannato a due anni di reclusione, il presidente di una nota associazione che aveva utilizzato nel suo studio borsisti per sbrigare "con abitualita' affari relativi
all'attivita' privata".
Con la Sentenza 12291/2008 la sesta sezione penale della Corte ha rilevato che l'imputato aveva utilizzato anche obiettori di coscienza per svolgere attivita' al di fuori dei compiti dell'ente.
Un comportamento di questo tipo secondo la Corte configura il reato di concussione e di peculato.
Altre informazioni su questa sentenza
In particolare la Suprema Corte sottolinea che legittimamente i colleghi della Corte
d'Appello di Catanzaro hanno usato il pugno duro nei confronti del
presidente della associazione "essendo emerso che nei confronti degli
obiettori di coscienza aveva tenuto un comportamento prevaticatore che
aveva realizzato una concussione nella forma dell'induzione". E che
sussisteva il "netus pubblicae potestatis in quanto [...] aveva
fatto leva sulla sua posizione di preminenza che gli consentiva di
agevolare o danneggiare i giovani per persuaderli alle indebite
prestazioni, che gli avevano procurato il vantaggio economico di poter
fruire della loro forza lavorativa gratuita per la sua attivita'
professionale". Stesso discorso per l'utilizzo smodato dei borsisti
che venivano "dirottati per la sua personale utilita'".