Dopo avere atteso per oltre dieci anni l'assegnazione popolare un cittadino della provincia di Chieti dovrà ora essere risarcito. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 4539/2008 della prima sezione civile) precisando che attendere troppi anni per entrare in possesso dell'alloggio popolare da diritto a chiedere e ottenere il risarcimento dei danni morali al Comune inadempiente. L'uomo pur avendo ottenuto l'alloggio non ne aveva potuto prendere possesso perché occupato da altra persona. Il Comune proprio per questa attesa dovrà ora corrispondergli i danni morali. I giudici della Corte confermando la decisione precedentemente resa dai giurdici di merito ha sottolineato che "corretta e' la sentenza
laddove addebita al Comune di non avere immediatamente attivato nei confronti dell'occupante la veloce procedura" per il risalcio "e di avere invece dapprima tergiversato e poi erroneamente chiesto allo Iacp di promuovere la procedura di cui all'art. 40 della legge regionale n. 55/1986 (prevista per il diverso caso dell'occupazione originariamente sine titulo), impelagandosi in procedure defatigatorie e inutili come quella intesa a ottenere la decadenza dell'assegnatario/locatario del quale era stata segnalata anche la violazione dell'obbligo di occupare l'alloggio". Inutilmente il Comune si è rivolto alla cassazione per sostenere che il ritardo fosse dovuto all'inerzia del legittimo assegnatario. La Suprema Corte ha rimarcato che "dopo quasi 15 anni dalla delibera in parola il Comune non aveva ancora provveduto a immettere [...] nel possesso dell'immobile spettantegli". Correttamente la Corte di Appello, spiega la Cassazione, ha evidenziato le "macroscopiche negligenze dell'ente locale" che "non esercito' poteri autoritativi di competenza onde stabilire la legalita' delle assegnazioni nei termini stabiliti" e anzi "dopo un'ennesima diffida e un esposto alla locale Procura della Repubblica da parte di [...] , si limito' a chiedere un parere legale". La colpa dell'ente pubblico dunque si può affermare "in presenza di indubbie anomalie nel contegno tenuto dal Comune il quale, da un lato, lascio' inalterata la posizione di soggetti non aventi piu' diritto a occupare gli alloggi, dall'altro, si pose per sua scelta nella condizione di non poter procedere alla consegna dell'alloggio a Mario R. che ne reclamava da anni il possesso".

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