Il Ministero della Salute, in una nota dello scorso 15 gennaio, ha precisato che il farmacista è tenuto a fornire al cittadino il farmaco richiesto e ciò anche in caso di mancata esibizione della tessera sanitaria.
Il Ministro ha infatti chiarito che, in tali casi, il farmacista dovrà riportare a mano l'indicazione del Codice Fiscale che gli verrà dichiarato dal cittadino.
Nella nota, il Ministero, oltre a consigliare comunque l'utilizzo della tessera sanitaria (anche per rendere un servizio più veloce ed efficiente da parte della Farmacia), ha chiarito che il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la norma contenuta nella legge 296/2006 (finanziaria 2007) che prevede la stampigliatura del Codice Fiscale del cittadino sullo scontrino fiscale relativo all'acquisto di farmaci a pagamento o per la quota parte di ticket laddove previsti.
Chiarimenti
Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali "deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario".
Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo stesso legislatore all’articolo 1, comma 29 della medesima legge finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa prendeva espressamente in esame l’ipotesi che l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria.
L’alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare che l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28.
Pertanto, qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).
Il Ministro ha infatti chiarito che, in tali casi, il farmacista dovrà riportare a mano l'indicazione del Codice Fiscale che gli verrà dichiarato dal cittadino.
Nella nota, il Ministero, oltre a consigliare comunque l'utilizzo della tessera sanitaria (anche per rendere un servizio più veloce ed efficiente da parte della Farmacia), ha chiarito che il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la norma contenuta nella legge 296/2006 (finanziaria 2007) che prevede la stampigliatura del Codice Fiscale del cittadino sullo scontrino fiscale relativo all'acquisto di farmaci a pagamento o per la quota parte di ticket laddove previsti.
Leggi la nota a chiarimento
Ministero della SaluteChiarimenti
Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali "deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario".
Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo stesso legislatore all’articolo 1, comma 29 della medesima legge finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa prendeva espressamente in esame l’ipotesi che l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria.
L’alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare che l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28.
Pertanto, qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).




