La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent del 4/10/2002) ha stabilito che nelle ipotesi di incidenti dovuti alla circolazione stradale, tra i reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso non può essere ipotizzata la c.d. “continuazione” (che incide sui criteri di determinazione della pena). Ciò perché, spiega la Corte, la natura colposa del primo reato esclude la possibilità di ipotizzare quell'unicità del disegno criminoso richiesta dell'art. 81 cpv. c.p.
Non è possibile neppure ravvisare il c.d. concorso formale, dal momento che "i due comportamenti sono stati posti in essere con azioni distinte essendo l'omissione di soccorso successiva, sia pure di poco, all'incidente".
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