Lo svolgimento dell'attività di procreazione assistita e fecondazione artificiale necessita di specifico titolo abilitativo, non potendo essere annoverata all'interno della branca specialistica di ostetricia e ginecologia. In tal senso è significativo, infatti, il valore ermeneutico della legge n. 40 del 2004, che conferma al riguardo l'autonomia delle specifiche attività di procreazione rispetto agli altri settori.
(Avv. Leonardo Lastei - www.laprevidenza.it)
Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 12 gennaio - 11 settembre 2007, n. 4805 - Leonardo Lastei - www.laprevidenza.it
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta



