Con l'ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte è intervenuta su una delle questioni più controverse nel settore delle energie rinnovabili: a chi spettano i proventi economici derivanti dagli impianti fotovoltaici quando la proprietà dell'impianto e la sua gestione operativa non coincidono nel medesimo soggetto" La risposta offerta dai giudici di legittimità si inserisce in un quadro normativo complesso, stratificato nel tempo e caratterizzato dall'intersezione tra diritto civile, disciplina energetica e fiscalità, contribuendo a dirimere contenziosi che si trascinano da anni nei tribunali italiani.
La vicenda che ha dato origine al pronunciamento trae origine dalla risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto due impianti fotovoltaici. La società proprietaria degli impianti, dopo la risoluzione del contratto di leasing, richiedeva la restituzione delle tariffe incentivanti e dei ricavi del Ritiro Dedicato che continuavano ad essere percepiti dal soggetto che risultava ancora convenzionato con il Gestore dei Servizi Energetici, pur non essendo più titolare di alcun diritto sull'impianto. La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione può essere sintetizzata in questi termini: la titolarità dei flussi economici derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica segue la proprietà dell'impianto o spetta invece al soggetto che ha sottoscritto la convenzione con il GSE e che materialmente incassa le somme"
Il contesto in cui si colloca la pronuncia è quello della disciplina degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, elaborata nel corso degli ultimi due decenni attraverso i vari meccanismi del Conto Energia e del sistema del Ritiro Dedicato, cui oggi si affianca il nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che ha raccolto in un Testo Unico la disciplina delle energie rinnovabili. Quest'ultimo, pur avendo natura essenzialmente procedimentale e autorizzatoria, conferma la natura di pubblica utilità degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e ne disciplina i regimi amministrativi nell'ottica della semplificazione e dell'accelerazione della transizione energetica.
La qualificazione giuridica dei proventi GSE: frutti civili dell'impianto fotovoltaico.
Il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione giuridica che la Cassazione attribuisce ai proventi erogati dal GSE. I giudici di legittimità affermano con chiarezza che le tariffe incentivanti e i ricavi del Ritiro Dedicato devono essere considerati frutti civili dell'impianto fotovoltaico e, in quanto tali, spettano al proprietario dell'impianto medesimo, applicando per analogia la disciplina codicistica dei frutti civili.
L'art. 820, comma 3, del codice civile stabilisce che "sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia". La ratio di tale disposizione è quella di qualificare come frutti le utilità economiche derivanti dalla messa a disposizione di un bene ad altri soggetti. Nel caso degli impianti fotovoltaici, tuttavia, la Corte compie un'operazione ermeneutica di particolare interesse: non si tratta di corrispettivo per il godimento altrui del bene, ma di utilità economiche che derivano direttamente dallo sfruttamento produttivo dell'impianto stesso. L'assimilazione ai frutti civili prescinde dunque dalla presenza di un rapporto locativo e si fonda invece sulla natura intrinsecamente produttiva del bene.
L'ordinanza in commento stabilisce che l'impianto fotovoltaico è un bene che, attraverso lo sfruttamento della risorsa solare, produce utilità economiche periodiche, così come un immobile locato produce utilità economiche attraverso il canone di locazione o un capitale investito genera interessi. La produzione di energia elettrica e i correlati proventi economici sono la manifestazione della capacità reddituale intrinseca dell'impianto, costituiscono cioè l'estrinsecazione della sua funzione economica essenziale. Questa ricostruzione colloca gli impianti fotovoltaici in una categoria giuridica autonoma rispetto ai beni immobili tradizionali, pur mantenendo con questi un'analogia funzionale sul piano della produttività economica.
Sul piano pratico, tale qualificazione assume rilievo decisivo nei rapporti tra proprietari degli impianti e gestori degli stessi, soprattutto nelle ipotesi di contratti di leasing, di locazione degli impianti, di affidamento della gestione a terzi, nonché nelle procedure concorsuali che coinvolgano società proprietarie di impianti fotovoltaici. In tutti questi casi, la Cassazione chiarisce che i proventi seguono la proprietà e non la gestione materiale o la titolarità formale della convenzione con il GSE.
Il principio dell'accessione e la distinzione tra soggetto responsabile e proprietario.
Uno degli aspetti di maggiore interesse pratico affrontati dall'ordinanza riguarda la figura del soggetto responsabile nei rapporti con il GSE. In molti casi, per ragioni operative, amministrative o finanziarie, il soggetto che sottoscrive la convenzione con il Gestore e che materialmente incassa i proventi non coincide con il proprietario dell'impianto. Si pensi ai contratti di leasing, alle società veicolo costituite per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici che operano su terreni o coperture altrui, alle ipotesi di affitto di impianti o di affidamento della gestione a società di servizi specializzate.
La Cassazione, con l'ordinanza in commento, stabilisce un principio chiaro: la circostanza che il GSE continui a pagare il soggetto registrato nei propri sistemi informatici non determina di per sé la titolarità del diritto ai proventi. Il pagamento operato dal GSE al soggetto responsabile in assenza di una preventiva voltura o comunicazione formale del cambio di proprietà non è idoneo ad attribuire un diritto soggettivo alla percezione delle somme, configurandosi piuttosto come un pagamento effettuato a chi non è legittimato a riceverlo. Ne consegue che il soggetto che incassa senza titolo è tenuto alla restituzione delle somme al proprietario, secondo le regole dell'indebito oggettivo o dell'arricchimento senza causa.
Questa impostazione trova conforto nella giurisprudenza già consolidata in materia di frutti civili. Come stabilito dall'art. 1148 del codice civile, "il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno". Il principio di fondo è che i frutti civili spettano a chi ha titolo per percepirli in ragione del proprio diritto sul bene produttivo, salve le ipotesi di buona fede del possessore che ne determina una diversa allocazione temporanea. Nel caso degli impianti fotovoltaici, tuttavia, la buona fede del gestore non proprietario difficilmente può essere invocata quando la perdita del titolo è riconducibile alla risoluzione di un contratto di leasing o alla cessazione di altro rapporto negoziale noto alle parti.
La questione assume particolare rilievo nelle procedure concorsuali. Nel caso deciso dalla Cassazione, il curatore fallimentare di una società utilizzatrice degli impianti aveva continuato a percepire i proventi GSE pur in assenza di un titolo giuridico che legittimasse tale percezione, essendo la proprietà degli impianti in capo ad altro soggetto. L'ordinanza conferma che neppure l'apertura di una procedura concorsuale può alterare l'allocazione dei diritti sui frutti civili dell'impianto: i proventi spettano al proprietario e non entrano nella massa fallimentare del gestore privo di titolo. Questo principio trova applicazione anche nelle ipotesi di concordato preventivo, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, offrendo agli operatori del settore certezze importanti sulla sorte economica degli impianti coinvolti in crisi d'impresa.
Le implicazioni contrattuali: leasing, locazione e gestione di impianti fotovoltaici.
La pronuncia della Cassazione impone una riflessione sulle prassi contrattuali seguite nel settore del fotovoltaico. In assenza di pattuizioni espresse e specifiche che attribuiscano a soggetti diversi dal proprietario il diritto ai proventi GSE, questi spettano di diritto al proprietario. Tale principio comporta conseguenze rilevanti su diverse tipologie contrattuali.
Nel contratto di leasing di impianti fotovoltaici, che costituisce uno degli strumenti di finanziamento più utilizzati per la realizzazione di tali impianti, la società di leasing, proprietaria dell'impianto fino al riscatto finale, è titolare del diritto ai proventi GSE. L'utilizzatore in leasing che percepisce tali proventi in assenza di una pattuizione contrattuale specifica è tenuto alla restituzione delle somme incassate, salvo che il contratto preveda espressamente una diversa allocazione dei flussi economici. Nella prassi operativa, i contratti di leasing stipulati prima dell'intervento chiarificatore della Cassazione non sempre disciplinavano con precisione tale aspetto, generando contenziosi tra società di leasing e utilizzatori.
Nel contratto di locazione di impianti fotovoltaici, ove il proprietario conceda in locazione l'impianto ad un gestore, la disciplina applicabile è quella dell'art. 1615 del codice civile, che regola la locazione di cose produttive. Tale norma stabilisce che "quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa". In tale ipotesi, dunque, la percezione dei proventi da parte del locatario trova fondamento contrattuale nel titolo locativo stesso, che gli attribuisce il godimento della cosa produttiva e, con esso, il diritto ai frutti. Tuttavia, resta fermo che, in assenza di un contratto espresso e valido, i proventi spettano al proprietario secondo il principio affermato dalla Cassazione.
Nei contratti di gestione o di manutenzione di impianti fotovoltaici, ove il proprietario affidi ad una società specializzata la conduzione operativa dell'impianto, il gestore non acquisisce alcun diritto ai proventi dell'energia prodotta, salvo che il contratto configuri in realtà una locazione della cosa produttiva o preveda espressamente una compartecipazione ai ricavi. Anche in questo caso, la corretta redazione delle pattuizioni contrattuali diventa essenziale per evitare contestazioni successive.
Particolare attenzione merita infine l'ipotesi degli impianti fotovoltaici realizzati su coperture o su terreni altrui mediante costituzione di diritto di superficie. In tali casi, la proprietà superficiaria dell'impianto spetta al soggetto che ha realizzato l'opera, ai sensi dell'art. 952 del codice civile, mentre la proprietà del suolo rimane in capo al concedente. Applicando i principi enunciati dalla Cassazione, i proventi GSE spettano al proprietario superficiario dell'impianto e non al proprietario del suolo, salvo diversa pattuizione contrattuale che preveda una compartecipazione o una cessione totale o parziale dei proventi al proprietario del fondo. La recente giurisprudenza catastale ha peraltro confermato che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli, rileva l'imputabilità della produzione di energia all'imprenditore agricolo utilizzatore e non la titolarità dominicale dell'impianto, come chiarito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 29754 del 19 novembre 2024.
Profili di responsabilità e obblighi restitutori.
L'ordinanza n. 11085/2026 della Cassazione affronta, seppure implicitamente, anche la questione della responsabilità del soggetto che percepisce i proventi GSE senza averne titolo. Tale soggetto è tenuto alla restituzione integrale delle somme indebitamente percepite al proprietario dell'impianto, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 e seguenti del codice civile ovvero dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 del codice civile.
L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone che il pagamento sia stato effettuato in assenza di una causa giustificativa. Nel caso in esame, il pagamento dei proventi GSE al soggetto che non è più proprietario o titolare di diritti sull'impianto avviene in assenza di causa, essendo venuto meno il titolo negoziale che giustificava la percezione dei flussi economici. Il soggetto che ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione anche se ha percepito le somme in buona fede, salva l'applicazione della disciplina più favorevole al possessore di buona fede per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo restitutorio e la corresponsione dei frutti civili.
L'azione di arricchimento senza causa, sussidiaria rispetto all'azione di indebito, consente al proprietario dell'impianto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dal terzo anche in assenza dei presupposti dell'indebito oggettivo, purché ricorrano i requisiti dell'arricchimento del convenuto, dell'impoverimento dell'attore, del nesso di correlazione tra i due fenomeni e dell'assenza di una causa giustificativa. La giurisprudenza, in tema di impianti fotovoltaici e indennizzi per utilizzo di beni altrui, ha precisato che la misura dell'indennizzo deve essere fissata sulla base del minore valore tra l'arricchimento conseguito e l'impoverimento subito, con esclusione del lucro cessante, come ribadito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 2468 del 25 gennaio 2024.
Sul piano processuale, l'azione di ripetizione dei proventi indebitamente percepiti si propone davanti al giudice ordinario, secondo le regole di competenza territoriale stabilite dall'art. 21 del codice di procedura civile. Trattandosi di controversia relativa a diritti reali su beni immobili o immobilizzati, ove l'impianto fotovoltaico sia qualificato come bene immobile per destinazione o per accessione, la competenza territoriale è radicata nel luogo in cui è situato l'impianto. L'azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza del termine dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data in cui il proprietario ha acquisito consapevolezza dell'illegittima percezione dei proventi da parte del terzo.
Un aspetto ulteriore riguarda la responsabilità del GSE nei confronti del proprietario dell'impianto. La Cassazione chiarisce che il GSE può continuare a pagare il soggetto registrato nei propri sistemi fino a quando non riceve una comunicazione formale di voltura o aggiornamento. Ne consegue che il pagamento effettuato dal GSE al soggetto responsabile in assenza di segnalazioni è da considerarsi liberatorio nei confronti del Gestore, il quale non può essere chiamato a rispondere per aver pagato due volte le medesime somme. Tuttavia, è onere del proprietario procedere tempestivamente alle comunicazioni necessarie per ottenere la voltura della convenzione GSE a proprio nome, al fine di evitare che i proventi continuino ad essere erogati a soggetti privi di titolo. La diligenza richiesta al proprietario nella gestione dei rapporti con il GSE costituisce dunque elemento essenziale per assicurare la percezione diretta dei proventi ed evitare l'insorgenza di contenziosi restitutori.
Riflessioni conclusive e indicazioni operative.
L'ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un approdo interpretativo di fondamentale importanza per l'intero settore delle energie rinnovabili. La qualificazione dei proventi GSE come frutti civili dell'impianto fotovoltaico, con conseguente attribuzione degli stessi al proprietario dell'impianto, introduce un principio chiaro e univoco che supera le incertezze applicative emerse nella prassi operativa e giurisprudenziale degli ultimi anni. Tale principio si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, che vede nel decreto legislativo n. 190 del 2024 il nuovo Testo Unico delle energie rinnovabili, volto a semplificare i regimi autorizzativi e a favorire la diffusione degli impianti sul territorio nazionale secondo criteri di sostenibilità ambientale e di equa ripartizione.
Dal punto di vista operativo, la pronuncia impone agli operatori del settore una revisione delle prassi contrattuali seguite nella redazione di contratti di leasing, locazione, gestione e realizzazione di impianti fotovoltaici. In particolare, appare opportuno inserire clausole specifiche che disciplinino espressamente la titolarità dei proventi GSE, superando la presunzione legale di spettanza al proprietario laddove le parti intendano attribuire tali flussi economici a soggetti diversi. La chiarezza delle pattuizioni contrattuali costituisce lo strumento principale per evitare contenziosi successivi e per assicurare una corretta allocazione dei rischi e dei benefici economici tra le parti.
Per i proprietari di impianti fotovoltaici che si trovino nella condizione di dover recuperare proventi illegittimamente percepiti da terzi, la pronuncia della Cassazione offre un fondamento giuridico solido per l'esercizio delle azioni di ripetizione dell'indebito o di arricchimento senza causa. È tuttavia essenziale agire tempestivamente, provvedendo alla comunicazione formale al GSE del cambio di titolarità e alla richiesta di voltura della convenzione, nonché alla diffida nei confronti del soggetto che continua a percepire illegittimamente i proventi, al fine di interrompere la prescrizione e cristallizzare il credito restitutorio.
Per le società di leasing e per gli operatori finanziari che operano nel settore del fotovoltaico, il principio affermato dalla Cassazione conferma la titolarità dei proventi in capo al proprietario dell'impianto, con evidente rafforzamento delle garanzie patrimoniali a presidio delle operazioni di finanziamento. Tuttavia, resta essenziale verificare che la gestione operativa degli impianti sia affidata a soggetti affidabili e che i contratti di leasing prevedano specifiche clausole di salvaguardia che disciplinino gli obblighi dell'utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto, al fine di evitare la dispersione dei flussi economici e garantire la continuità nella percezione dei proventi.
Infine, per i curatori fallimentari e per gli organi delle procedure concorsuali che si trovino a gestire società proprietarie o utilizzatrici di impianti fotovoltaici, la pronuncia della Cassazione impone una ricognizione accurata della titolarità dei diritti sugli impianti e dei relativi proventi, al fine di individuare correttamente i beni e i crediti che entrano nella massa attiva e che sono destinati alla soddisfazione dei creditori. La verifica della titolarità giuridica degli impianti e dei proventi assume carattere prioritario rispetto alla mera risultanza delle convenzioni GSE, che possono non corrispondere all'effettiva situazione dominicale.
In conclusione, l'ordinanza n. 11085/2026 segna un punto fermo nella disciplina giuridica degli impianti fotovoltaici, affermando con chiarezza che i proventi seguono la proprietà e non la gestione. Tale principio, che attinge alle categorie civilistiche tradizionali dei frutti civili e dell'accessione, si adatta con coerenza alla realtà economica e tecnologica degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, offrendo agli operatori del settore un quadro di riferimento certo e prevedibile, indispensabile per lo sviluppo ordinato degli investimenti nel comparto delle energie pulite.
Erik Stefano Carlo BODDA è avvocato del foro di Torino, già iscritto nei fori di Madrid e Parigi ed abilitato alle difese avanti le Giurisdizioni Superiori.
Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e Medioriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.
© 2026 Avv. Erik Stefano Carlo Bodda - Tutti i diritti riservati
