La Corte costituzionale, con la sentenza n. 46/2026, ha ritenuto conforme alla Costituzione il sistema di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), basato sui contributi versati esclusivamente dalle società di capitali di maggiori dimensioni.
Richiamando il precedente della sentenza n. 269/2017, la Corte ha ribadito che è legittima la scelta legislativa di porre tali oneri a carico delle imprese con maggiore peso economico, in quanto principali destinatarie dell'attività dell'Autorità.
Le questioni di legittimità, sollevate in riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione anche in relazione al diritto dell'Unione europea, sono state dichiarate non fondate.
Sotto il profilo della capacità contributiva, è stato ritenuto adeguato il criterio del fatturato quale indice della forza economica dell'impresa e della sua incidenza sul mercato. In particolare, la soglia minima di 50 milioni di euro è stata giudicata ragionevole perché consente di escludere le imprese minori, concentrando il prelievo sui soggetti economicamente più rilevanti.
Secondo la Corte, tale meccanismo risponde anche al principio di solidarietà, poiché coinvolge nel finanziamento chi beneficia maggiormente di un mercato concorrenziale e chi è più esposto al rischio di pratiche anticoncorrenziali.
Quanto al diritto europeo, è stato evidenziato che gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalità nella definizione dei sistemi di finanziamento delle autorità di concorrenza, purché ne sia garantita l'indipendenza. In questa prospettiva, il modello adottato, non dipendente dal bilancio statale, assicura autonomia e adeguate risorse all'Autorità.
La decisione conferma quindi la compatibilità costituzionale ed europea di un sistema che pone il costo dell'AGCM a carico delle grandi imprese.
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